Il Decreto Sostegni con riferimento agli aiuti concessi in forza del Temporary Framework, la proroga al 31 dicembre 2021 e l’applicazione ai gruppi societari della definizione di impresa unica contenuta nella disciplina UE sugli aiuti di Stato c.d. “de minimis”.
Il contesto in cui calano le misure di agevolazione promosse dal DL Sostegni sono la sezione 3.1 (aiuti di importo limitato) e 3.12 (aiuti sotto forma di sostegni a costi fissi non coperti) del c.d. Temporary Framework (Comunicazione del 14 marzo 2020 c(2020 1863 final e successive integrazioni e modifiche).
La comunicazione ha inteso regolare il regime temporaneo degli aiuti di Stato di cui dispone il singolo Stato Membro della UE per fronteggiare la situazione emergenziale in ambito economico creata dalla pandemia provocata dal Covid – 19.
Al fine di chiarire l’ambito di operatività di questi aiuti di Stato, di seguito si sintetizza cosa prevedono queste due sezioni della Comunicazione:
La sezione 3.1 (aiuti di importo limitato) prevede che:
- Il valore nominale totale delle misure in questione rimanga al di sotto del massimale di 1.8 milioni di euro per impresa (270.000 per il settore della pesca e 225.000 per il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli) e che tutti i valori utilizzati debbano essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
- L’aiuto è concesso sulla base di un regime con budget previsionale;
- L’aiuto può essere attuato mediante sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o di pagamenti, sempre nell’ambito della soglia massima prevista.
La medesima sezione richiede inoltre che il soggetto beneficiario possegga i seguenti requisiti:
- L’impresa non risulti in difficoltà alla data del 31.12.2019, oppure l’impresa è di dimensione micro o piccola e, pur risultando già in difficoltà alla data innanzi indicata non è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza e non ha ricevuto aiuti per il salvataggio, ha rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti, oppure, avendo ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non è più soggetta a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti;
- Non rientra tra i soggetti di cui all’art 162 bis del TUIR (intermediari finanziari e società di partecipazione)
Per quanto concerne la sezione 3.12 (aiuti sotto forma di sostegni a costi fissi non coperti), il beneficiario deve possedere i requisiti previsti per la sezione 3.1 ed inoltre:
- Il valore nominale totale delle misure in questione deve rimanere al di sotto del massimale di 10 milioni di euro per impresa e tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
- L’aiuto coprono i costi fissi scoperti sostenuti nel periodo compreso tra il 01.03.2020 e il 31.12.2021, inclusi i costi sostenuti in una parte di tale periodo. Per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti durante il periodo ammissibile che non sono coperti dagli utili durante lo stesso periodo e che non sono coperti da altre fonti, quali assicurazioni e da misure di aiuto temporanee previse dal Quadro temporaneo;
- Nel periodo di riferimento, il beneficiario deve aver subito un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019;
- L’intensità di aiuto non supera il 70% dei costi fissi non coperti, tranne per le microimprese e le piccole imprese per le quali l’intensità di aiuto non supera il 90% dei costi fissi non coperti.
Tanto premesso, ai fini della verifica del rispetto dei massimali previsti per queste misure di aiuto il comma 17, nel rispetto del Temporary Framework, stabilisce che si applichi la definizione di “impresa unica” di cui ai regolamenti UE sugli aiuti di stato “de minimis”. In particolare, si ha impresa unica quando:
- Un’impresa detenga la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- Un’impresa abbia il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- Un’impresa abbia il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- Un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlli da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Questi rapporti tra imprese possono anche avere natura “indiretta”, per cui ci si troverà di fronte ad un’impresa unica anche quando detti rapporti si realizzino per il tramite di una o più altre imprese. Ai fini della valutazione dell’esistenza unica si ricorda infine che andranno considerate le sole imprese localizzate nello stesso Stato membro UE.