I contributi Nuova Sabatini sono fruibili unitamente a tutte le misure fiscali di carattere generale che, applicandosi alla generalità delle imprese, non si configurano aiuti di Stato. Tra queste si annovera il credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi. Il cumulo, tuttavia, non potrà portare al superamento del costo sostenuto.
La precisazione arriva dal MIMIT con l’aggiornamento delle FAQ sulla misura pubblicato il 28 febbraio scorso, grazie al quale il Ministero ha chiarito che l’agevolazione è cumulabile con:
- tutte le misure fiscali di carattere generale che, applicandosi alla generalità delle imprese, non configurano aiuti di Stato;
- il “Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno”, nei limiti delle intensità massime previste dal pertinente regolamento di esenzione applicabile per settore;
- il “Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali”, in quanto quest’ultimo non costituisce un aiuto di Stato, a condizione che il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto;
- le agevolazioni del Conto Energia, nel rispetto dei limiti previsti all’art. 26 D.Lgs. 28/2011 sulla cumulabilità della stessa agevolazione e dai regolamenti di esenzione applicabili al settore specifico;
- gli interventi previsti all’interno del PNRR, nei limiti delle intensità massime previste dal pertinente regolamento di esenzione applicabile per settore e fatte salve le specifiche disposizioni normative che regolano le singole misure finanziate all’interno del PNRR, nonché il rispetto del divieto di doppio finanziamento.
Il Ministero ha inoltre ribadito che acquistare un bene con caratteristiche 4.0 non è di per sé sufficiente per ottenere la maggiorazione del contributo Sabatini prevista per i beni 4.0 bensì è necessario che i beni strumentali lavorino anche soddisfacendo i requisiti di interconnessione e, soprattutto, di integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo.
In analogia a quanto previsto per il credito di imposta, l’acquisto di un bene materiale elencato tra quelli rispondenti al paradigma 4.0 non è sufficiente per ottenere il contributo maggiorato al 3.575% annuo; per l’impresa beneficiaria, quindi, non è sufficiente ottenere dal fornitore la rassicurazione sulla presenza dei requisiti di base per Industria 4.0, ma è necessaria un’analisi sullo stato dell’impresa beneficiaria stessa e sulla possibilità che il bene, collocato al suo interno, possa sfruttare le caratteristiche di base garantite dal fornitore.
Altri chiarimenti forniti riguardano:
- gli impianti di produzione energetica: il Ministero afferma che sono ammissibili alle agevolazioni gli impianti di produzione energetica (quali ad esempio, impianti fotovoltaici, di cogenerazione, minieolico o microgeneratori) solo nel caso di beni classificabili nell’attivo di Stato patrimoniale alle voci B.II.2 e B.II.3 dell’art. 2424 del codice civile, non corrispondenti quindi ad impianti infissi al suolo.
- i messi di trasporto: il MIMIT chiarisce che rientra tra le spese ammissibili l’acquisto di mezzi mobili a condizione che si tratti di beni strumentali nuovi di fabbrica ad uso produttivo correlati all’attività di impresa e strettamente funzionali alla realizzazione di un programma di investimento configurabile in una delle tipologie previste dal regolamento unionali di riferimento. Ne consegue che NON SONO AGEVOLABILI i mezzi che, a prescindere dalla categoria di omologazione, siano utilizzabili per il trasporto privato di persone, fatti salvi i casi in cui tali beni siano strettamente correlati allo svolgimento dell’attività economica agevolata (ad esempio attività di scuola guida o di trasporto con taxi).