La Commissione Europea ha adottato un nuovo Quadro temporaneo di crisi al fine di consentire agli Stati Membri di sostenere l’economia nel contesto dello scenario di guerra tra Russia e Ucraina. Il Quadro Temporaneo sarà operativo fino al 31/12/2022, salvo successive proroghe.
Per far fronte al grave turbamento dell’economia dovuto al contesto dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, sono previste tre tipologie di aiuti:
- aiuti di importo limitato (sezione 2.1): gli Stati potranno concedere aiuti, in qualsiasi forma, fino a 35.000 € per le imprese che operano nel settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura e fino a 400.000 € per le imprese degli altri settori, senza necessità di ricollegare i relativi regimi all’aumento dei costi energetici.
- sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie statali e prestiti agevolati (sezione 2.2 e 2.3): gli Stati potranno, entro specifici limiti e condizioni, fornire garanzie statali agevolate o istituire regimi di garanzia a sostegno dei prestiti bancari a tassi inferiori a quelli di mercato per tutte le imprese; potranno inoltre autorizzare prestiti pubblici e privati a tassi di interesse agevolati.
- aiuti destinati a compensare i prezzi elevati dell’energia (sezione 2.4): gli Stati potranno compensare parzialmente le imprese, con qualsiasi forma agevolativa, per i costi aggiuntivi dovuti agli aumenti eccezionali dei prezzi di gas ed elettricità. L’aiuto complessivo per beneficiario non può superare il 30% dei costi ammissibili, fino a un massimo di 2 milioni di €. Possono essere concessi aiuti superiori a tali massimali, fino a 25 milioni di € per gli utenti a forte consumo di energia e fino a 50 milioni di € per le imprese attive in settori specifici, quali la produzione di alluminio e di altri metalli, fibre di vetro, pasta di legno, fertilizzanti o idrogeno e molti prodotti chimici di base.
Con riferimento allo stesso prestito sottostante:
- le garanzie concesse ai sensi della Sezione 2.2 non possono essere cumulate con gli aiuti concessi ai sensi della Sezione 2.3;
- gli aiuti concessi ai sensi di questo nuovo Quadro temporaneo non possono essere cumulati con quelli concessi ai sensi delle Sezioni 3.2 e 3.3 del Quadro temporaneo Covid.
Il nuovo Quadro contribuirà a orientare il sostegno all’economia, limitando al contempo l’impatto negativo sulle condizioni di parità nel mercato unico, prevedendo una serie di garanzie:
- metodologia proporzionale: deve esserci un nesso tra l’importo d’aiuto che può essere concesso alle imprese e la portata della loro attività economica e dell’esposizione agli effetti economici della crisi, che tenga conto del fatturato e dei costi energetici che devono sostenere;
- condizioni di ammissibilità: la definizione di “impresa a forte consumo di energia” (art. 17, par. 1, lett. a) della direttiva sulla tassazione dell’energia) fa riferimento alle imprese per le quali l’acquisto dei prodotti energetici è pari ad almeno il 3 % del loro valore produttivo;
- requisiti di sostenibilità: quando concedono aiuti per ovviare ai costi aggiuntivi sostenuti a causa dei prezzi eccezionalmente elevati del gas e dell’energia elettrica, gli Stati devono considerare, in modo non discriminatorio, la fissazione di requisiti relativi alla protezione dell’ambiente o alla sicurezza dell’approvvigionamento.