Con una serie di provvedimenti, il legislatore ha introdotto diverse agevolazioni per le imprese ai fini di far fronte all’aumento dei prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale. In particolare, con la pubblicazione del DL 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti), sono aumentate le aliquote del credito d’imposta per il gas sul secondo trimestre (dal 20 al 25%) e del credito d’imposta dell’energia elettrica per le imprese NON energivore (dal 12 al 15% sul secondo trimestre) ed è introdotto un credito del 10% anche per il primo trimestre per le imprese a forte consumo di gas naturale.
Nel dettaglio, le agevolazioni in essere sono le seguenti:
Imprese energivore
Le imprese energivore sono quelle iscritte negli elenchi CSEA 2022 delle imprese energivore.
Il credito di imposta spetta sulle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel:
- primo trimestre 2022 (introdotto dal DL 4/2022) a condizione che i costi medi per kW dell’ultimo trimestre 2021, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto ai corrispondenti costi del medesimo periodo dell’anno 2019. Per tale trimestre il credito spetta nella misura del 20% dei costi sostenuti per la componente energetica.
- secondo trimestre 2022 (introdotto dal DL 17/2022 e modificato dal DL 21/2022) a condizione che i costi medi per kWh del primo trimestre 2022, al netto delle imposte e di eventuali sussidi, abbiano subito un incremento di oltre il 30% rispetto ai corrispondenti costi del primo trimestre 2019. Per tale trimestre il credito spetta nella misura del 25% dei costi sostenuti per la componente energetica. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese energivore e da queste autoconsumata nel secondo trimestre 2022.
Imprese NON energivore (introdotto dal DL 21/2022 e modificato dal DL 50/2022)
Alle imprese, diverse dalle energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW che abbiano subito nel primo trimestre del 2022 un incremento del costo per kW superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo riferito al medesimo trimestre 2019, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.
Per “componente energetica” si intende la somma di materia prima, incluse le perdite, dispacciamento, inclusi i costi per il mercato della capacità e i servizi di interrompibilità, e la commercializzazione (come chiarito dalla circolare n.13/2022 dell’Agenzia delle Entrate).
Imprese a forte consumo di gas naturale
Sono definite imprese a forte consumo di gas naturale le aziende che operano in uno dei settori presenti nell’allegato 1 del DM 541/2021 e che hanno consumato nel primo trimestre 2022 almeno 23.645,5 mc di gas naturale.
Il credito di imposta spetta sulle spese sostenute per il consumo di gas naturale per usi energetici diversi da quelli termoelettrici nel:
- primo trimestre 2022 (introdotto dal DL 50/2022) a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all’ultimo trimestre 2021 abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019. Per tale trimestre il credito spetta nella misura del 10% dei costi sostenuti per il gas naturale.
- secondo trimestre 2022 (introdotto dal DL 17/2022 e modificato dal DL 21/2022 e dal DL 50/2022) a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022 abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019. Per tale trimestre il credito spetta nella misura del 25% dei costi sostenuti per la componente energetica.
Si attendono ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Imprese NON gasivore (introdotto dal DL 21/2022 e modificato dal DL 50/2022)
Alle imprese, diverse da quelle a forte consumo di gas, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta pari al 25% per le spese sostenute nel secondo trimestre solare dell’anno 2022 per l’acquisto di gas naturale impiegato in usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. L’agevolazione spetta a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022 abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.
Utilizzo
La generazione dei crediti di imposta è automatica al sostenimento della spesa di riferimento e, dunque, non risulta necessario presentare alcuna istanza all’ente competente.
I crediti di imposta sono utilizzabili entro il 31.12.2022 esclusivamente in compensazione mediante modello F24 senza applicazione dei limiti alle compensazioni di cui agli articoli 1, comma 53 della L 244/2007 e n. 34 della L. 388/2000.
È possibile richiedere l’importo in compensazione anche prima dello scadere del trimestre, limitatamente alla quota di spesa effettivamente sostenuta e documentata dalle fatture di acquisto (FAQ dell’Agenzia delle Entrate).
I medesimi sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se a favore di “soggetti vigilati “(banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione).
In caso di cessione la norma richiede l’apposizione del visto di conformità attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta.
Si allega una tabella riepilogativa delle agevolazioni sopra delineate.