Accresco | Società di consulenza italiana, indipendente

  • HOME
  • NEWS
  • AGEVOLAZIONI
    • CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
    • CREDITO AGEVOLATO
    • CREDITO D’IMPOSTA
  • SERVIZI
    • FINANZA AGEVOLATA
    • CONSULENZA 4.0
  • CHI SIAMO
    • LS LECCO
    • 3OGRES
    • R&D NET
  • CONTATTI
  • Telefono +39 0341 1570511
Transizione 4.0 2021
martedì, 06 Luglio 2021 / Pubblicato il NEWS

INVESTIMENTI 4.0: CREDITO COMPENSABILE ANCHE CON DEBITI ISCRITTI A RUOLO

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 451 in data 01 luglio 2021, riguardante il credito di imposta “Industria 4.0” e l’inapplicabilità del divieto di compensazione previsto dall’art 31 del D.L 78/2010.

La disciplina del credito di imposta per investimenti in beni strumentali, per espressa disposizione di legge, determina in capo al beneficiario la possibilità di fruire dell’agevolazione esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 dl decreto legislativo n. 241/1997.

Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del Decreto Legge n. 78 del 2010 “a decorrere dal 01 gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all’art. 17, comma 1, del Dlgs 241/199, relativi alle imposte erariali è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti di ammontare superiore a 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento”.

Per espressa previsione normativa dunque, il divieto di compensazione si riferisce esclusivamente ai crediti relativi ad imposte erariali (ossia quelli che nascono quando il prelievo erariale è effettuato in misura superiore al dovuto) qualora si sia in presenza di debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro per i quali è scaduto il termine di pagamento, mentre sono esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito di imposta anche se vengono indicati nella sezione “erario” del modello F24, in quanto gli stessi sono riconosciuti ex lege al verificarsi di determinate condizioni.

In tale ottica, con riferimento al credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, l’ufficio ha chiarito pertanto che per le caratteristiche del credito in esame non si applica la preclusione di cui all’art 31 del DL 78/2010 e, sulla base delle medesime argomentazioni, il divieto di compensazione è stato ritenuto non applicabile anche con riferimento ai seguenti crediti agevolativi:

  • Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo;
  • School Bonus;
  • Credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno;
  • Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura.
Print Friendly, PDF & EmailSTAMPA
Condividi sui social

Che altro puoi leggere

COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DEL CREDITO D’IMPOSTA ENERGIA E GAS – TERZO E QUARTO TRIMESTRE 2022
CREDITO D’IMPOSTA ENERGIA E GAS – TERZO E QUARTO TRIMESTRE 2022
LEGGE DI BILANCIO 2023

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

ULTIME PUBBLICAZIONI

  • Conversione in legge del Decreto Milleproroghe

    La legge n.14/2023, di conversione del DL 198/2...
  • COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DEL CREDITO D’IMPOSTA ENERGIA E GAS – TERZO E QUARTO TRIMESTRE 2022

    L’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento n.44...
  • FONDO ROTATIVO IMPRESE – TURISMO

    Ultimo aggiornamento 02/03/2023 Il Ministero de...
  • BANDO ISI – INAIL 2022

    Inail ha pubblicato il bando ISI, che finanzia ...
  • INFRASTRUTTURE DI RICARICA ELETTRICA PER PMI

    Con Decreto Dduo n.575 del 20/01/2023 Regione L...

Iscriviti alla newsletter

PROPONICI LA TUA IDEA

COMPILA IL MODULO
LS Lecco
3OGRES
R&D net

© 2021 Accresco P.Iva 03934250139 | Privacy & Cookies policy

TORNA SU