Con l’interpello 394/2021 e la relativa risposta diffusa il 9 giugno 2021, l’agenzia delle entrate ha approfondito il tema dell’interconnessione dei beni strumentali 4.0 in uno o più periodi di imposta successivi a quello di effettuazione dell’investimento ed entrata in funzione, operando un rilevante distinguo in base alle motivazioni da cui l’interconnessione tardiva può dipendere.
Il requisito di interconnessione, si origina sia da caratteristiche intrinseche del bene, ovvero da una predisposizione allo scambio bidirezionale di dati, sia da caratteristiche del sistema informativo del beneficiario dell’agevolazione.
L’interconnessione, per normativa, può essere legittimamente realizzata dall’impresa anche in un momento successivo all’effettuazione dell’investimento e all’entrata in funzione del bene, comportando lo slittamento temporale del momento di decorrenza della fruizione, in misura rafforzata, del beneficio, come previsto sin dalle origini dell’iper-ammortamento.
Ciò premesso, l’interconnessione tardiva può dipendere:
- Dalla necessità di adeguamento ex post delle caratteristiche tecniche del bene, tramite modifiche o integrazioni che lo rendano, successivamente alla sua entrata in funzione, in grado di soddisfare tutti i requisiti richiesti dalla disciplina agevolativa;
- Dalla necessità di adottare o adeguare i sistemi informatici ai quali il bene dovrà interconnettersi.
Nel primo caso è da escludersi l’ammissibilità ai benefici 4.0 dell’investimento originariamente effettuato, in ragione del fatto che le caratteristiche che il paradigma 4.0 richiede ai beni medesimi, devono essere presenti prima del loro utilizzo bel processo di produzione (o messa in funzione).
Al contrario, lo slittamento temporale dell’interconnessione in un anno successivo all’entrata in funzione del bene può essere ragionevolmente dovuto alla necessità di acquisire o di adeguare l’infrastruttura informatica necessaria all’interconnessione.
Pertanto, la risposta chiarifica che il credito di imposta “Industria 4.0” è ammesso solo per i beni già dotati al momento del loro primo utilizzo delle 5 + 2 caratteristiche tecniche richieste dalla norma per qualificare un bene strumentale come 4.0.