Il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato il decreto che rende operativo il Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio. Per l’anno 2022 vengono messi a disposizione 200 milioni €.
Potranno beneficiare dei contributi a fondo perduto le imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio classificate con i seguenti codici ATECO 2007:
Codice ATECO | Descrizione |
47.19 | Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati |
47.30 | Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati |
47.43 | Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati |
47.5 | Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati |
47.6 | Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati |
47.71 | Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati |
47.72 | Commercio al dettaglio di calzature e di articoli in pelle in esercizi specializzati |
47.75 | Commercio al dettaglio di cosmetici, articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati |
47.76 | Commercio al dettaglio di fiori, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati |
47.77 | Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati |
47.78 | Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati |
47.79 | Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi |
47.82 | Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature |
47.89 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti |
47.99 | Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati |
e che abbiano avuto:
- una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019
- un volume di ricavi nel 2019 non superiore a 2 milioni di euro.
Le domande potranno essere presentante dal 3 maggio al 24 maggio 2022 esclusivamente tramite la procedura informatica raggiungibile all’indirizzo che sarà comunicato nell’apposita sezione del sito del MISE. Le risorse finanziarie saranno ripartite tra tutti i soggetti aventi diritto.
Ad ogni beneficiario sarà riconosciuto un importo determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019, come segue:
- 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a euro 400.000;
- 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000;
- 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a euro 1.000.000,00 e fino a euro 2.000.000.
Le agevolazioni sono cumulabili con altri aiuti ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla sezione 3.1 del Quadro Temporaneo.