Il 21 Ottobre 2021 la Ragioneria Generale dello Stato, dipartimento del MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze), quale Servizio centrale cui compete la responsabilità del coordinamento dell’attuazione del PNRR, ha pubblicato la circolare n. 21 con la quale ha trasmesso le istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR.
All’interno dell’allegato alla circolare, la Ragioneria riportava l’obbligo di assenza del cosiddetto “doppio finanziamento” (ai sensi dell’art.9 del Regolamento (UE) 2021/241), ossia che non fosse presente una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell’Unione, nonchè con risorse ordinarie da Bilancio statale.
Questa circolare ha subito destato parecchi interrogativi poiché il Piano Transizione 4.0, che coinvolge il Credito d’imposta 4.0, il Credito d’imposta R&S ed il Credito d’imposta Formazione 4.0, è incluso negli interventi previsti dal PNRR (M1C2 – Investimento 1).
Al tal proposito, la Ragioneria dello Stato, pressata dalle numerose richieste di chiarimento ha pubblicato lo scorso 31 Dicembre 2021, la circolare n. 33 che chiarisce i concetti di cumulabilità e doppio finanziamento.
In particolare il divieto di doppio finanziamento prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.
Il concetto di cumulo, viceversa, si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo “cumulate” a copertura di
diverse quote parti di un progetto/investimento.
A titolo esemplificativo, la circolare evidenzia che se una misura del PNRR finanzia il 40% del valore di un bene/progetto, è solo la quota rimanente del 60% del costo che può essere finanziata da altre fonti purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo.
La circolare evidenzia inoltre che quanto riportato nella circolare n.21 del 14/10/2021 è pienamente coerente con la normativa europea in quanto il divieto di duplicazione riguarda gli stessi costi: ciò lascia aperta, per costi diversi all’interno di un medesimo progetto o diverse quote parti del costo di uno stesso bene, la possibilità di cumulare il sostegno di diverse fonti finanziare.
Quanto sopra vale anche per la misura PNRR Transizione 4.0 che prevede la concessione di un credito d’imposta per le imprese che investono in tecnologie 4.0 e in Ricerca e sviluppo. In tale fattispecie, laddove l’investimento risultasse in parte finanziato da altre risorse pubbliche, è ammesso il cumulo con il credito d’imposta (fino a concorrenza del 100% del costo dell’investimento), esclusivamente per la parte di costo dell’investimento non finanziata con le altre risorse pubbliche.