Ai fini della fruizione del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’obbligo di inserire apposita dicitura sui documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati.
Come noto, tali documenti devono contenere espresso riferimento alle disposizioni di cui all’art. 1, c. da 1054 a 1058-ter, della Legge n.178 del 2020 (Legge di bilancio 2021). Si ricorda la dicitura per i beni 2022: “Spesa di euro …… realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall’art. 1 commi da 1054 a 1058-ter della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020”).
Con la risposta nr. 270/2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la dicitura deve essere riportata su tutte le fatture e sugli altri documenti relativi all’acquisizione di beni agevolati, compresi i documenti che certificano la consegna del bene, quali ad esempio il documento di trasporto, in quanto documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
In riferimento invece al verbale di collaudo o di interconnessione, documento che riguarda univocamente i beni oggetto dell’investimento e pertanto non attribuibile a beni diversi, l’obbligo della dicitura non sussiste.
Per la regolarizzazione dei documenti già emessi, la dicitura può essere apposta con inchiostro indelebile (entro la data in cui siano avviate eventuali attività di controllo).