È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 34 del 30/03/2023 (c.d. “DL Bollette), che estende al secondo trimestre 2023 il credito d’imposta su energia elettrica e gas naturale per le imprese.
Le agevolazioni previste sono le seguenti:
- imprese energivore (iscritte all’elenco CSEA 2023): 20% della spesa per la componente energetica del secondo trimestre 2023.
- imprese non energivore: (contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW) 10% della spesa per la componente energetica del secondo trimestre 2023.
Requisito di accesso al credito di imposta sull’energia elettrica è l’incremento superiore al 30% dei costi per kWh della componente energia elettrica, confrontando il costo medio del primo trimestre 2023 con il costo medio del primo trimestre 2019.
- imprese a forte consumo di gas naturale (iscritte all’elenco CSEA 2023*): 20% della spesa per la componente gas del secondo trimestre 2023 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici
- imprese non gasivore: 20% della spesa per la componente gas del secondo trimestre 2023 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici
Requisito di accesso al credito di imposta sul gas naturale è l’incremento superiore al 30% del prezzo di riferimento del gas naturale dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, confrontando il prezzo medio del primo trimestre 2023 con il prezzo medio del primo trimestre 2019.
Tali agevolazioni si aggiungono a quelle già previste, con diverse aliquote, per il primo trimestre 2023 dalla Legge 197/2022 (Legge di Bilancio).
Le agevolazioni in essere per il primo e secondo trimestre 2023 sono riassunte nella tabella riepilogativa allegata.
Per le imprese non energivore e non gasivore che abbiano mantenuto lo stesso fornitore nei periodi di riferimento, sarà possibile avvalersi della modalità semplificata richiedendo la determinazione dell’importo al fornitore.
Tali crediti dovranno essere utilizzati esclusivamente in compensazione mediante modello F24 entro il 31/12/2023. Non si applicano i limiti alle compensazioni di cui agli articoli 1, comma 53 della L 244/2007 e n. 34 della L. 388/2000.
I crediti d’imposta non concorrono alla formazione del reddito d’impresa nè della base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917.
I crediti d’imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
I medesimi sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se a favore di “soggetti vigilati “(banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione).
In caso di cessione la norma richiede l’apposizione del visto di conformità attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta.
* requisito introdotto per i crediti spettanti in riferimento alla spesa per la materia gas sostenuta nel 2023.