Con circolare n. 36/E del 29/11/2022, l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori indicazioni per la fruizione del credito d’imposta su energia elettrica e gas naturale.
In riferimento ai beneficiari, si chiarisce che:
- Hanno diritto al credito anche gli enti non commerciali, limitatamente ai consumi riferibili all’ambito dell’attività commerciale
- In caso di locazione di immobile con titolarità delle utenze attribuita al locatore, il soggetto legittimato alla fruizione del credito è l’impresa conduttrice, quale consumatore effettivo e sostenitore della spesa attraverso un riaddebito. Il sostenimento della spesa da parte del conduttore dovrà essere documentato dal possesso delle copie delle fatture di acquisto intestate al locatore, delle fatture/note di riaddebito in cui siano analiticamente dettagliate le spese di riferimento, del contratto di locazione, della documentazione attestante l’effettivo pagamento da parte del conduttore. I requisiti di accesso al credito devono essere verificati in capo al conduttore.
- Nell’ipotesi di stipula di un contratto di locazione a uso foresteria (nel quale l’impresa prende in locazione alloggi da destinare ai propri dipendenti o collaboratori), il credito spetta all’impresa conduttrice, ancorché l’immobile sia a destinazione abitativa, nel caso in cui i costi di energia e gas siano inerenti all’attività d’impresa e siano effettivamente sostenuti dalla stessa, senza addebito al dipendente/utilizzatore dell’immobile.
L’Agenzia delle Entrate sottolinea inoltre che, in riferimento alla possibilità di rateizzare le bollette come previsto dal DL 176/2022 – Decreto Aiuti-quater (possibilità di rateizzare gli importi eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo nel periodo di riferimento compreso tra il 01/01/2021 e il 31/12/2021, per i consumi effettuati dal 01/10/2022 al 31/03/2023 e fatturati entro il 30/09/2023), l’accesso a tale piano di rateizzazione è alternativo alla fruizione dei crediti di imposta relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.
In riferimento alla possibilità di accesso al calcolo semplificato per le imprese “non energivore” e “non gasivore”, si precisa che i venditori sono tenuti a comunicare l’importo del credito spettante anche qualora la richiesta del cliente avvenga oltre il termine previsto dalla precedente normativa. La modalità semplificata non è prevista nel caso citato di fruizione del credito da parte del conduttore di un immobile dato in locazione, in quanto in questo caso non vi è coincidenza tra la titolarità dell’utenza e la spettanza del credito.
Si ricorda che, come stabilito dal DL 144/2022 (DL Aiuti-ter) e dal DL 176 (DL Aiuti-quater), i beneficiari del credito di imposta relativo al terzo e quarto trimestre 2022 sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate l’importo del credito maturato nell’esercizio 2022, “a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito”. Tale comunicazione dovrà essere effettuata entro il 16/03/2023, secondo le modalità che saranno definite con successivo provvedimento.