Con la circolare 9/E/2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti anche in merito alle preclusioni alla disciplina del credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi per le imprese con condanne nell’ambito del D.Lgs 231/2001 e con problemi di irregolarità sul DURC.
L’interdizione derivante dall’articolo 9 del D.Lgs 231/2001 prevede un limite minimo e un limite massimo alla durata delle connesse limitazioni e, l’Ufficio, partendo da questo assunto, ritiene che, per motivi di ordine logico – sistematico, l’esclusione soggettiva dal credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi corrisponda al medesimo arco temporale interessato dall’applicazione della relativa sanzione interdittiva.
La circolare in commento chiarisce inoltre che l’Ufficio classificherà come irrilevanti gli effetti della disciplina agevolativa effettuati nell’arco temporale in questione; di conseguenza, i relativi costi saranno esclusi dalla base di calcolo del credito di imposta.
È la stessa Agenzia a fornire un esempio: nel caso di un “periodo di interdizione” di 6 mesi che va dal 01.03.2021 al 01.09.2021, l’impresa non potrà fruire del credito di imposta relativamente ai costi degli investimenti effettuati nel medesimo periodo temporale, in base al momento di effettuazione degli investimenti fissato dalle regole generali della competenza prevista dal Tuir.
Per ciò che concerne il DURC, l’Amministrazione finanziaria specifica che – fermo restando il rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro dettata dall’ultimo periodo del comma 1052 della L 178/2020 – in presenza dei presupposti soggettivi, oggettivi e procedurali previsti dalla disciplina agevolativa, l’impresa è legittimata alla fruizione del credito di imposta qualora, alla data di utilizzo in compensazione, abbia correttamente adempiuto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
La prova del corretto adempimento è costituita dalla disponibilità del Documento unico di regolarità contributiva (Durc) in corso di validità al momento della fruizione del credito di imposta. In proposito l’Ufficio precisa che è necessario che il predetto documento risulti in corso di validità all’atto di ciascun utilizzo in compensazione, e ciò tanto nel caso in cui il contribuente abbia provveduto a richiederlo (e l’abbia ottenuto), tanto nel caso in cui, pur non avendolo richiesto, l’avrebbe ottenuto perché in regola con gli obblighi contributivi. Diversamente, il DURC irregolare, senza che rilevi l’averlo o meno richiesto, preclude la fruizione del credito di imposta spettante.
Atteso che la regolarità contributiva costituisce condizione necessaria ai fini della legittima fruizione del credito maturato, nel caso in cui l’impresa utilizzi la quota annuale del credito di imposta in presenza di un Durc irregolare, tale utilizzo dovrà ritenersi indebito e, nei confronti del soggetto beneficiario, oltre all’obbligo di versamento di quanto indebitamente compensato, comprensivo di interessi, troverà applicazione la sanzione di cui all’articolo 13, comma 4, del D.Lgs 471/1997, pari al 30% del credito utilizzato.