In occasione di Telefisco 2021 l’Agenza delle Entrate ha confermato che le quote annuali del credito d’imposta maturato per gli investimenti in beni strumentali che non possono essere compensate dall’azienda nell’anno in corso (per incapienza), possono essere recuperate nell’anno successivo.
L’articolo 1, comma 1059, L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) disciplina le modalità di fruizione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, prevedendone l’utilizzo esclusivo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997:
- per investimenti in beni materiali e immateriali ordinari (art.1, commi 1054 e 1055, L. 178/2020): 3 quote annuali costanti (eventualmente in unica soluzione per i soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro) a decorrere dall’anno di entrata in funzione;
- per investimenti in beni materiali 4.0 dell’allegato A annesso alla L. 232/2016 (articolo 1, comma 1056 e 1057, L. 178/2020): 3 quote annuali costanti a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione (eventualmente in unica soluzione per i soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro);
- per investimenti in beni immateriali 4.0 dell’Allegato B annesso alla L. 232/2016 (art. 1, comma 1058, L. 178/2020): 3 quote annuali costanti a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione.
L’esempio portato è il seguente:
Costo del bene: 1.800€
Credito per investimenti in beni strumentali: 900€
Quote annuali: 300€
Anno di interconnessione: 2021
Periodo di fruizione: 2021-2022-2023
Quota utilizzata nel 2021: 250€
Quota residua: 50€ (300€-250€)
Quota utilizzabile nel 2022 = 300 euro (quota 2022) + 50 euro (residuo 2021)
Quota compensabile nel 2023= 300 euro.
L’Agenzia delle Entrate ha confermato l’impostazione sopra descritta, con compensazione nel 2022, in aggiunta alla quota ordinaria di credito spettante nell’anno, della quota residua 2021 inutilizzata nell’anno per incapienza di debiti erariali e contributivi.
La quota annuale pari a 1/3 del credito d’imposta maturato costituisce infatti il limite massimo di fruibilità del credito; pertanto, l’ammontare residuo può essere utilizzato nei periodi d’imposta successivi secondo le ordinarie modalità di fruizione del credito.
L’interpretazione dell’Agenzia delle entrate è coerente con la posizione precedentemente assunta in materia di credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ex articolo 18 D.L. 91/2014 (c.d. Decreto Competitività), che prevedeva una modalità di fruizione analoga all’attuale agevolazione del Piano Transizione 4.0 con ripartizione del credito in 3 quote annuali.
La circolare AdE 5/E/2015 recitava infatti: “Nel caso in cui, per motivi di incapienza, la quota annuale – o parte di essa – non possa essere utilizzata, la stessa potrà essere fruita già nel successivo periodo di imposta, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo periodo di imposta”.
Questo importante chiarimento traduce l’accelerazione del periodo di fruizione del credito d’imposta dai previgenti 5 anni a 3 anni disposto dalla Legge di Bilancio 2021 in un vantaggio generalizzato per tutti i soggetti.
Si rammenta che la prima quota annuale di entrambi i crediti d’imposta Transizione 4.0
- investimenti in ben strumentali ex articolo 1, commi 184–197, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020);
- investimenti in ben strumentali ex articolo 1, commi 1051–1063 e 1065, L. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021)
è attualmente compensabile, al sussistere delle condizioni di Legge, grazie alla pubblicazione della risoluzione AdE 3/E/2021 che ha istituito i seguenti codici tributo:
Codici tributo del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ex L. 160/2019 | |||
Tipologia di bene | Codice tributo | Anno di riferimento | Quote annuali di compensazione |
Beni materiali ordinari (articolo 1, comma 188, L. 160/2019) | 6932 | Anno di entrata in funzione | 5 |
Beni materiali 4.0 (Allegato A alla L. 232/2016 e articolo 1, comma 189, L. 160/2019) | 6933 | Anno di interconnessione | 5 |
Beni immateriali 4.0 (Allegato B alla L. 232/2016 e articolo 1, comma 190, L. 160/2019) | 6934 | Anno di interconnessione | 3 |
Codici tributo del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ex L. 178/2020 | |||
Tipologia di bene | Codice tributo | Anno di riferimento | Quote annuali di compensazione |
Beni materiali ordinari (articolo 1, commi 1054 e 1055, L. 178/2020) | 6935 | Anno di entrata in funzione | 3 Ridotte a 1* |
*nel caso di soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro per investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 | |||
Beni materiali 4.0 (Allegato A alla L. 232/2016 e articolo 1, commi 1056 e 1057, L. 178/2020 | 6936 | Anno di interconnessione | 3 |
Beni immateriali 4.0 (Allegato B alla L. 232/2016 e articolo 1, comma 1058, L. 178/2020) | 6937 | Anno di interconnessione | 3 |
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