Proseguendo con la disamina delle informazioni contenute nella circolare n. 9/E/2021 dell’Agenzia delle Entrate, inerente al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali (di cui all’attuale Legge di Bilancio 2021 – L. 178/2020), assumono una particolare rilevanza quelle in materia di modalità di fruizione dell’agevolazione con riferimento alla parziale sovrapponibilità della nuova disciplina con quella prevista dall’articolo 1, commi da 184 a 197 della Legge di Bilancio 2020.
Secondo quanto riportato nel citato documento, l’Ufficio chiarisce che il coordinamento delle due discipline agevolative sul piano temporale debba avvenire distinguendo:
- gli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20%
- gli investimenti per i quali alla suddetta data non risultino verificate tali condizioni.
Nella prima ipotesi l’Agenzia delle Entrate ritiene che agli investimenti, sempre se completati entro il 30 giugno 2021, debba essere applicata la previgente disciplina, ossia la maturazione del credito di imposta su investimenti in beni strumentali materiali ordinari pari al 6% e del credito di imposta su investimenti 4.0 pari al 40% del valore del bene complessivo.
Nel secondo caso trova invece applicazione la nuova disposizione, ossia – per il 2021 – la maturazione del credito di imposta dal 10 al 50% in funzione della tipologia di bene acquistata.
A titolo esaustivo si rammenta che il nuovo credito d’imposta risulta ad oggi utilizzabile esclusivamente in compensazione secondo le seguenti regole di fruizione (commi 1059 e 1059-bis dell’articolo 1 L. 178/2020):
- compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione (per beni ordinari) o di interconnessione (per beni 4.0);
- compensazione in un’unica quota annuale nell’anno di entrata in funzione, per investimenti in beni immateriali ordinari effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.
Per quanto riguarda l’ordinario periodo di fruizione in tre quote annuali di pari importo l’Agenzia delle Entrate ha fornito un importantissimo chiarimento, ad integrazione di quanto già dichiarato in occasione di Telefisco 2021 da cui deriva:
- la possibilità di riporto della quota annuale di credito inutilizzata, in tutto o in parte, nelle dichiarazioni dei periodi d’imposta successivi senza limiti temporali;
- la facoltà di compensazione delle quote inutilizzate già dall’anno successivo, sommandosi con l’ordinaria quota annuale.
Per quanto riguarda la compensazione del credito in un’unica quota è stato precisato dall’Amministrazione finanziaria:
- che l’utilizzo in unica soluzione ha natura facoltativa;
- che la possibilità di riporto dell’eventuale parte di credito inutilizzato nelle dichiarazioni successive si applica anche in caso di opzione per la quota unica;
- che il periodo d’imposta rilevante ai fini della verifica del limite dei ricavi o compensi è quello antecedente il periodo di entrata in funzione del bene.
Infine si rammenta che l’interconnessione può avvenire anche in un periodo successivo all’entrata in funzione purché:
- le caratteristiche tecnologiche del bene 4.0 siano tutte presenti prima dell’entrata in funzione (altrimenti si tratta di revamping);
- le caratteristiche tecnologiche e l’interconnessione permangano per l’intero periodo di fruizione.