È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 91 del 15/07/2022 di conversione del DL 50/2022 (c.d. DL Aiuti).
Tale legge ha introdotto due grandi novità per quanto riguarda i crediti di imposta sul consumo di energia e gas.
La più importante riguarda la concessione dei crediti per il secondo trimestre 2022 (ad esclusione del credito per le imprese energivore) nel rispetto dei limiti previsti dal regime de minimis.
Si ricorda che gli aiuti in de minimis prevedono un massimale ottenibile pari a 200.000 euro su base triennale e fanno riferimento alla definizione di impresa unica (quindi occorre sommare tutti gli aiuti ottenuti dalle imprese appartenenti allo stesso gruppo).
L’altra novità riguarda il calcolo semplificato per le imprese non energivore e non gasivore: le imprese che abbiano mantenuto lo stesso fornitore nel primo trimestre 2019 e nei primi due trimestri del 2022, potranno richiedergli, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito, una comunicazione con il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’importo (teorico) spettante a credito. Sulla base dell’importo comunicato, sarà onere dell’impresa stessa verificare il proprio rispetto del limite degli aiuti ottenuti in regime de minimis.