La conversione in legge del DL 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti), in corso in questi giorni, introduce ulteriori novità in riferimento ai crediti di imposta sull’energia elettrica e il gas naturale.
Tali agevolazioni saranno sottoposte al regime di aiuti de minimis (ad eccezione del credito per l’energia elettrica per le imprese energivore, per il quale occorre attendere ulteriori specifiche).
Si ricorda che gli aiuti in regime de minimis prevedono un massimale ottenibile pari a 200.000 euro su base triennale e fanno riferimento alla definizione di impresa unica (quindi occorre sommare tutti gli aiuti ottenuti dalle imprese appartenenti allo stesso gruppo).
Un’altra novità riguarda l’introduzione del calcolo semplificato: le imprese diverse da quelle energivore e diverse da quelle a forte consumo di gas potranno richiedere al venditore, nel caso in cui sia lo stesso che le riforniva nel primo trimestre del 2019, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito, una comunicazione con il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’importo (teorico) spettante a credito. Sulla base dell’importo comunicato, sarà onere dell’impresa stessa verificare il proprio rispetto del limite di aiuti ottenuti in regime de minimis.
Rimangono confermati gli incrementi dei massimali previsti: l’importo spettante sarà pari al 25% della spesa per la componente gas del II trimestre 2022 e al 15% della spesa per la componente energia elettrica del II trimestre 2022 per le imprese non energivore e con contatore di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 KW.
La conversione in legge del DL Aiuti è al momento al vaglio di Camera e Senato, occorre attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale perché le novità diventino definitive.