Ultimo aggiornamento 27/06/2023
Con la Risoluzione n. 27 del 19/06/2023, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, in relazione alla mancata comunicazione dei crediti d’imposta energia e gas maturati nel 2022, è possibile fruire della remissione in bonis.
Il DL 176/2022 prevedeva infatti l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo scorso, i crediti maturati nel terzo e quarto trimestre 2022 il cui importo era ancora compensabile nell’anno successivo (entro il 30/09). In caso di mancata comunicazione entro il termine previsto, non sarebbe stato possibile procedere alla compensazione successivamente al 16/03/2023.
La risoluzione n. 27/2023 chiarisce invece che, essendo la comunicazione un adempimento formale e non un elemento costituivo dei crediti, le imprese potranno avvalersi della possibilità di inviare la comunicazione tardivamente.
In particolare:
– Le imprese che non abbiano trasmesso la comunicazione entro il 16/03/2023 possono farlo entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, versando contestualmente la sanzione nella misura minima prevista pari a 250 euro (tramite modello F24 ELIDE indicando il codice tributo 8114); la comunicazione dovrà essere effettuata entro e non oltre il 30/9/2023, termine ultimo di utilizzo in compensazione dei crediti, e comunque prima dell’utilizzo del credito.
– Le imprese che debbano correggere una comunicazione errata devono prima annullare tale comunicazione, versare la sanzione e poi inviare la comunicazione corretta.
Resta invariato il termine ultimo di utilizzo in compensazione dei crediti di imposta al 30/09/2023.
La remissione in bonis non è consentita in presenza di constatazione di violazione o di accessi, ispezioni, verifiche e altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza.