L’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento n.44905 del 16/02/2023 ha definito le modalità per l’invio della comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel terzo e quarto trimestre 2022 in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.
In particolare:
- non deve essere inviata alcuna comunicazione, nel caso in cui l’azienda abbia utilizzato tutto il credito maturato nel periodo di riferimento, entro il 16/03/2023;
- deve essere inviata la comunicazione per poter utilizzare in compensazione tra il 17/03/2023 e il 30/09/2023 (termine ultimo di utilizzo) il credito maturato ed ancora disponibile.
Nel documento dovrà essere riportato l’importo di tutto il credito maturato nel terzo e nel quarto trimestre 2022 e non il credito ancora disponibile.
A decorrere dal 17/03/2023, nel caso in cui l’ammontare del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’importo comunicato, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 sarà scartato.
Il modello di comunicazione, disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, potrà essere trasmesso dal 16/02/2023 al 16/03/2023, dal beneficiario dei crediti d’imposta direttamente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Tenuto conto che i crediti d’imposta in questione possono essere ceduti solo per intero, la comunicazione non può essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già comunicato all’Agenzia delle Entrate la cessione del credito.