L’articolo 48 bis del DL 19 maggio 2020 n. 34, come modificato dall’articolo 8 del DL 73/2021, riconosce il credito di imposta in relazione all’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino anche con riferimento al periodo di imposta in corso al 31.12.2021
In particolare, la norma riconosce un credito nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 anni precedenti a quello di spettanza del beneficio.
Anche per il 2021, per accedere al beneficio, occorre comunicare all’Agenzia delle entrate tale “incremento di valore” al fine di consentire l’individuazione della quota effettivamente fruibile del credito.
E’ opportuno ricordare che il Provvedimento n. 293378 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 28.10 ha evidenziato che la comunicazione, per il periodo di imposta in corso al 31.12.2021, deve essere inviata dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022.
Dopo aver ricevuto le comunicazioni dell’incremento di valore, in base alle risorse finanziarie disponibili, l’Ufficio determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili.
Si noti infine che l’articolo 3 del DL Sostegni ter ha ampliato la platea dei beneficiari del credito in analisi, permettendone la fruizione anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività indentificate con i codici ATECO 47.51, 47.71 e 47.72