Con provvedimento n. 143438 del 27/04/2022, l’Agenzia delle entrate ha comunicato le modalità e i termini di presentazione dell’autodichiarazione per il rispetto dei massimali degli aiuti di Stato (in attuazione del DM 11/12/2021). Nello stesso provvedimento sono definite anche le modalità di restituzione di eventuali importi eccedenti il limite consentito.
Ai sensi del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’11/12/2021, ogni soggetto beneficiario degli aiuti previsti dalle norme agevolative richiamate dal Decreto stesso, deve presentare all’Agenzia delle entrate un’autodichiarazione sugli aiuti ricevuti.
Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva sia stata già resa dal beneficiario in sede di presentazione della comunicazione per l’accesso agli aiuti, la presentazione della Dichiarazione non è obbligatoria, a meno che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti.
La Dichiarazione va in ogni caso presentata quando il beneficiario:
- ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;
- ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;
- si è avvalso della possibilità di “allocare” la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabilito.
Nella dichiarazione vanno indicati:
- gli aiuti ricevuti;
- gli eventuali importi eccedenti i massimali previsti che il beneficiario intende volontariamente restituire o sottrarre da aiuti successivamente ricevuti per i quali vi sia capienza nei relativi massimali.
La dichiarazione deve essere presentata sull’apposito modello telematico, dal 28/04/2022 al 30/06/2022.
I contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata (di cui all’art. 5, c. da 1 a 9, D.L. n. 41/2021), devono inviare la dichiarazione entro il 30 giugno o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. Nel caso in cui il suddetto termine cada successivamente al 30 giugno 2022, i contribuenti che hanno beneficiato anche di altri aiuti tra quelli elencati nell’art. 1, D.L. n. 41/2021 sono tenuti a presentare: una prima dichiarazione, entro il 30/06/2022; una seconda dichiarazione, oltre il 30 giugno ed entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata, sempre che detta agevolazione non sia stata già inclusa nella prima dichiarazione.
A seguito della presentazione della Dichiarazione sarà rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico o lo scarto.