Il Decreto sostegni ter, approvato dal governo il 21 gennaio scorso, ha adeguato la normativa interna alle modifiche apportate dalla Commissione Europea in materia di aiuti di stato Covid.
Con Decisione C(2022) 171 Final dell’11 gennaio la Commissione Europea infatti:
- ha prorogato di sei mesi la validità del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, che resterà in vigore dunque fino al 30.06.2022, consentendo agli Stati membri di estendere i regimi di sostegno e di garantire che le imprese che hanno avuto degli impatti negativi a causa della crisi non siano improvvisamente private del sostegno necessario
- ha incrementato il limite massimo di aiuti di stato concedibili a ciascuna impresa, che è passato da 1,8 milioni a 2,3 milioni di euro;
- ha introdotto due nuovi strumenti per rilanciare l’economia e attirare gli investimenti privati per una ripresa più rapida, verde e digitale:
- La nuova sezione 3.13, per il sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile, a disposizione degli stati membri fino al 31.12.2022;
- La nuova sezione 3.14 – dedicata alle misure di sostegno alla solvibilità per mobilitare fondi privati e renderli disponibili per investimenti nelle PMI e nelle piccole imprese a media capitalizzazione – a disposizione degli stati membri fino al 31.12.2023
- ha disposto la proroga dal 30.06.2022 al 30.06.2023 della possibilità per gli Stati membri di convertire gli strumenti rimborsabili (i.e. garanzie, prestiti, anticipi rimborsabili) concessi in applicazione del quadro temporaneo in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni dirette.