Nella Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2022 è stato pubblicato il D.M. 11 dicembre 2021, con cui il Ministero dell’Economia e delle finanze definisce le modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19”. Il decreto prevede che i soggetti beneficiare degli aiuti debbano presentare un’autodichiarazione dove attestano che l’importo complessivo degli aiuti non supera i massimali.
I contributi oggetto di monitoraggio e controllo sono i seguenti:
- Versamento IRAP, Contributo a fondo perduto per soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, Disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel Comune di Campione d’Italia, Esenzioni dall’imposta municipale propria IMU per il settore turistico ( 24, 25, 120, 129-bis e 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Decreto Rilancio
- Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (art. 28 del DL 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Decreto Rilancio)
- Esenzioni dall’imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo, seconda rata 2020 (art. 78, comma 1, del DL 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 – Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia – Decreto Agosto)
- Esenzioni dall’imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo, limitatamente all’IMU dovuta per l’anno 2021 (art. 78, comma 3, del DL 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 – Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia – Decreto Agosto)
- Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive, Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive di cui al DPCM 3/11/2020, Estensione dell’applicazione del contributo a fondo perduto ad ulteriori attività economiche riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 4, Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive di cui al DPCM 3/11/2020, Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati negli Allegati 1 e 2 (articoli 1, 1-bis, 1-ter, 8, 8-bis, 9 e 9-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 – Decreto Ristori);
- Contributo a fondo perduto da destinare all’attività dei servizi di ristorazione (art. 2 del DL 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6 – Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19 – Decreto Natale);
- Esenzione della prima rata dell’imposta municipale 2021 per immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali e stabilimenti termali; immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi; immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni; immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili; Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (articolo 1, commi 599 e 602, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 – Legge di bilancio);
- Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini in materia di dichiarazione precompilata IVA, Riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del Canone RAI (art. 1, commi da 1 a 9, e art. 6, commi 5 e 6, del DL 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 – Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19 – Decreto Sostegni);
- Contributo a fondo perduto per le start-up, Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all’emergenza da COVID-19, Esenzione dal versamento della prima rata dell’imposta municipale propria (artt. 1-ter, 5 e 6-sexies del DL 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 – Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19 – Decreto Sostegni);
- Contributo a fondo perduto per operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica, Estensione e proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda ( 1 e 4 del DL 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 – Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali – Decreto Sostegni Bis).
Si ricorda che, i massimale da rispettare per la fruizione degli aiuti sono:
Sezione 3.1 del Quadro temporaneo,
- per gli aiuti ricevuti dal 19/03/2020 al 27 /01/2021: 800.000 euro per impresa unica, 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura, 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli
- per gli aiuti ricevuti dal 28/01/2021 al 31/12/2021: 800.000 euro per impresa unica, 270.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura, 225.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli
Sezione 3.12 del Quadro temporaneo,
- per gli aiuti ricevuti dal 13/10/2020 al 27/01/2021: 3.000.000 euro per impresa unica
- per gli aiuti ricevuti dal 28/01/2021 al 31/12/2021: 10.000.000 euro per impresa unica
Ai fini del calcolo dei diversi massimali, rileva la data in cui l’aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario, (così come definita al punto 95 della decisione della Commissione europea C(2021) 7521 final del 15 ottobre 2021: (i) la data di approvazione della domanda di aiuto, qualora la concessione dell’aiuto sia subordinata a tale domanda e approvazione; (ii) la data di presentazione della dichiarazione dei redditi o la data di approvazione della compensazione in relazione ai crediti d’imposta; (iii) la data di entrata in vigore della normativa di riferimento negli altri casi.)
I soggetti beneficiari degli aiuti dovranno presentare all’Agenzia delle entrate una autodichiarazione (ai sensi dell’art.47 del DPR 28/12/2000 nr 445) che attesti il mancato superamento dei massimali previsti, tenuto conto delle relazioni di controllo tra imprese rilevanti ai fini della definizione di “impresa unica” utilizzata in materia di aiuti di Stato. Il beneficiario dovrà dichiarare altresì, ai fini dell’applicazione della Sezione 3.12 della Comunicazione della CE 1863, che:
- nel periodo di riferimento individuato come rilevante per la spettanza della singola misura (periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero un periodo ammissibile di almeno un mese comunque compreso comunque tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021), l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi registrati è inferiore di almeno il 30% rispetto al corrispondente periodo del 2019
- l’importo dell’aiuto richiesto ai sensi della Sezione 3.12 non supera il 70% (90% per le micro e piccole imprese) dei costi fissi non coperti sostenuti nel predetto periodo di riferimento.
Si segnala che per costi fissi si intendono quelli sostenuti indipendentemente dal livello di produzione; per costi variabili si intendono quelli sostenuti in funzione del livello di produzione.
Per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile che non sono coperti dai ricavi dello stesso periodo considerati al netto dei costi variabili e che non sono coperti da altre fonti quali assicurazioni, eventuali altri aiuti di Stato e altre misure di sostegno. Le perdite subite dalle imprese durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti.
In caso di superamento dei massimali previsti, l’importo dovrà essere restituito, comprensivo degli interessi di recupero.