Lo scorso 23/07/2021 è stata emanata la circolare 9/E/2021 emanata dall’Agenzia delle Entrate che dipana molti dubbi interpretativi inerenti alla nuova disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali.
Di seguito si riportano i chiarimenti più rilevanti.
Viene innanzitutto sciolto ogni dubbio circa le modalità di coordinamento tra disciplina previgente ex L.160/2019 e attuale ex L.178/2020 con la data del 15.11.2020 che funge da discriminante. Quindi:
- gli investimenti effettuati dal 01.01.2020 fino al 15.11.2020, incluse le valide prenotazioni entro il 15.11.2020 di investimenti effettuati entro il 30.06.2021, restano incardinati alla disciplina previgente della L.160/2019;
- gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 fino al 31.12.2022, incluse le valide prenotazioni entro il 31.12.2022 di investimenti effettuati entro il 30.06.2023, sono assoggettati alla disciplina della L.178/2020.
Inoltre è confermata la facoltà di riporto di quote annuali di credito o parti di esse inutilizzate anche oltre il terzo anno, senza alcun limite temporale.
Viene confermata, anche per il credito d’imposta investimenti in beni strumentali, la trasferibilità del credito agevolativo di un ente trasparente in capo ai soci o collaboratori:
- soci di società di persone
- collaboratori di imprese familiari
- soci delle società cooperative che abbiano optato per la trasparenza fiscale ex articolo 115 Tuir
L’imputazione ai soci o collaboratori avviene in proporzione alle quote di partecipazione agli utili e deve risultare dalla dichiarazione dei redditi dell’ente trasparente, nonché da quelle dei soci o collaboratori. La somma tra le quote attribuite ai singoli soci o collaboratori e quella utilizzata direttamente dalla società non può eccedere la quota massima annuale fruibile.
Per gli altri chiarimenti si rimanda alla circolare indicata nell’introduzione.