È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 257 del 03/11/2023) il decreto 14 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che disciplina le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni per il sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevanza strategica per il sistema produttivo.
Per l’attuazione della misura agevolativa a sostegno di progetti realizzati interamente nelle regioni meno sviluppate, sono disponibili, in sede di prima applicazione, 328 milioni di euro per le agevolazioni nella forma di finanziamento agevolato e oltre 145 milioni per le agevolazioni nella forma di contributo a fondo perduto. Ulteriori risorse potranno essere rese disponibili successivamente, anche a valere sulle risorse delle regioni e delle province autonome.
I contributi sono concessi in regime GBER.
Beneficiari
Potranno accedere alle agevolazioni:
- le imprese che esercitano un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi o un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria, ivi comprese le imprese artigiane di produzione di beni;
- le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
- le imprese che esercitano le attività ausiliarie in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);
- i centri di ricerca;
- le imprese agricole che operino come soggetti co-proponenti di un progetto congiunto.
Tali soggetti devono:
- essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle imprese;
- non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
- disporre di almeno due bilanci approvati / due dichiarazioni dei redditi presentate;
- non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà.
Le imprese devono essere economicamente e finanziariamente sane ed in possesso di un adeguato merito di credito, secondo le valutazioni effettuate da parte delle banche finanziatrici.
Interventi ammissibili
I progetti possono essere presentati singolarmente o in forma congiunta, da un numero massimo di 5 imprese che stipulino un contratto di rete o collaborazione; in caso di forma congiunta, l’importo progettuale a carico di ciascuna impresa deve avere valore non inferiore a 3 milioni di euro.
I progetti devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali (* si veda scheda in .pdf), nell’ambito delle aree tematiche e delle traiettorie di sviluppo definite dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente ovvero nell’ambito di altre aree tematiche e traiettorie di sviluppo, al fine di contribuire ad alimentare il processo di scoperta imprenditoriale e il conseguente adattamento evolutivo della stessa. I progetti devono essere diretti ad introdurre significativi avanzamenti tecnologici e prevedere attività strettamente connesse tra di loro in relazione all’obiettivo.
I progetti dovranno:
- essere realizzati dai soggetti richiedenti nell’ambito di una o più delle proprie unità locali ubicate nel territorio nazionale, in coerenza con il territorio di competenza dell’intervento agevolativo sulla base dei vincoli di localizzazione previsti dalle fonti di finanziamento utilizzate;
- prevedere spese e costi ammissibili di importo compreso tra 3 milioni di euro e 20 milioni di euro;
- essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e comunque non oltre 3 mesi dalla data del provvedimento di concessione;
- avere una durata tra 12 e 36 mesi, salvo proroghe;
- rispettare il principio DNSH sulla base degli ulteriori indirizzi emanati in materia in sede nazionale ed europea;
- rispettare tutte le ulteriori condizioni previste dai provvedimenti e disposizioni attuative emanati dal Ministero e dal provvedimento di ammissione.
Spese ammissibili
Nel rispetto delle disposizioni del regolamento GBER (art. 25), sono ammissibili le spese e i costi, relativi al progetto effettuati nel periodo di svolgimento dello stesso, che riguardano:
- il personale dell’impresa proponente, limitatamente a tecnici, ricercatori e altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono esclusi i costi del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
- gli strumenti e le attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo;
- i servizi di consulenza, di ricerca contrattuale e gli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
- le spese generali relative al progetto;
- i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.
Il soggetto beneficiario deve dotarsi di un sistema di contabilità separata o di un’adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato; i costi sostenuti per sviluppo sperimentale devono essere rilevati separatamente da quelli sostenuti per ricerca industriale.
Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento GBER.
Non sono ammessi i titoli di spesa il cui importo unitario sia inferiore a 500 euro.
Agevolazione
A sostegno della realizzazione dei progetti, sono concedibili, in concorso tra loro, agevolazioni nella forma del:
- finanziamento agevolato, per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50% (nei casi di accesso delle PMI alla maggiorazione prevista alla successiva lettera b) iv), 40%);
- contributo alla spesa, per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili articolata come segue:
i) 30% per le piccole imprese;
ii) 25% per le medie imprese;
iii) 15% per le grandi imprese, non rientranti nella definizione di PMI;
iv) 10% quale maggiorazione, spettante, in alternativa, in caso di progetto:
- realizzato interamente nelle regioni meno sviluppate;
- realizzato nell’ambito di un progetto congiunto, realizzato tra più imprese proponenti tra loro indipendenti, in cui ciascuna impresa non sostenga, da sola, più del 70% dei costi complessivi ammissibili e in cui sia presente almeno una PMI tra le imprese proponenti;
- che preveda un’ampia diffusione dei risultati attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito;
- che preveda l’impegno dell’impresa beneficiaria a rendere disponibili alle parti interessate nello Spazio economico europeo, con frequenza costante, i risultati dell’attività di ricerca e sviluppo finanziata che siano protetti da diritti di proprietà intellettuale, attraverso licenze per l’utilizzo degli stessi, a prezzo di mercato e condizioni non esclusive e non discriminatorie.
La concessione del contributo è subordinata alla deliberazione del finanziamento agevolato.
Le agevolazioni concedibili non possono, in alcun caso, superare i limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dall’art. 25 del regolamento GBER.
Il finanziamento agevolato:
- può essere assistito da idonee garanzie;
- è concesso a un tasso di interesse pari al 20% del tasso di riferimento determinato secondo la metodologia di cui alla comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02), vigente alla data della delibera e, comunque, non inferiore allo 0,80% nominale annuo;
- ai fini del rispetto del limite di intensità di cui all’art. 25 del regolamento GBER, può essere modulato in fase di deliberazione del finanziamento a seguito della comunicazione di esito positivo dell’istruttoria, previo giudizio di idoneità al finanziamento da parte della banca finanziatrice.
La durata del finanziamento va da 4 a 15 anni, comprensivo di un periodo di preammortamento commisurato alla durata in anni interi del progetto e, comunque, non superiore a 4 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento. Il rimborso avverrà secondo piani di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno.
L’agevolazione derivante dal finanziamento agevolato è pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di attualizzazione e rivalutazione e quelli da corrispondere al tasso agevolato.
Al finanziamento agevolato deve essere associato un finanziamento bancario, secondo i principi di adeguata ripartizione del rischio di credito.
La quota di finanziamento bancario è fissata in misura non inferiore al 20%. In ogni caso, il finanziamento complessivo, unitamente al contributo alla spesa, non può essere superiore al 100% dei costi e delle spese progettuali ammissibili.
La banca finanziatrice deve essere individuata nell’ambito dell’apposito elenco reso disponibile sui siti web di CDP e dell’ABI. Nel caso di progetti o progetti proposti congiuntamente da più imprese, in considerazione della complessità dello specifico intervento, le banche finanziatrici possono costituire un pool di finanziamento senza rilevanza esterna.
Le agevolazioni non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse sulla base del regolamento De Minimis.
Procedura
L’accesso alle agevolazioni è regolato da una procedura negoziale secondo i criteri di cui all’art. 6 del DL 123/1998 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese). Le disposizioni di attuazione e le modalità di accesso alle agevolazioni saranno definite da successivi provvedimenti ministeriali.
L’istruttoria avverrà con procedura valutativa a graduatoria.
Le agevolazioni saranno erogate in non più di tre soluzioni per ciascun progetto, più l’ultima a saldo, in relazione agli stati di avanzamento dello stesso.
Il finanziamento agevolato può essere erogato in anticipazione, sulla base di quanto stabilito e regolato dal contratto di finanziamento, attraverso l’acquisizione di idonee garanzie, in ragione delle valutazioni effettuate dalla banca finanziatrice.
Informazioni
Per accedere alla normativa e modulistica relativa al bando: www.mimit.gov.it
Accresco srl: www.accresco.it – contact@accresco.it – Tel +39 0341 1570511