Ultimo aggiornamento 04/04/2023 Con Dduo n. 4648 del 29/03/2023 è stato approvato l’avviso della misura Investimenti – Linea Green, rivolta alle imprese per investimenti dedicati all’efficientamento energetico degli impianti produttivi per favorire la riduzione dell’impatto ambientale, sia attraverso la riduzione dei consumi energetici sia attraverso il recupero di energia e/o la cattura dei gas serra dai cicli produttivi esistenti. La dotazione finanziaria complessiva è pari a 65 milioni di euro. L’agevolazione è concessa nell’ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 – Sezione 3.13, entro il termine di validità del regime e dell’Aiuto (31/12/2023). Decorso il termine, le agevolazioni saranno concesse esclusivamente alle PMI nel rispetto del Regolamento de minimis o GBER art. 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI”), a scelta del beneficiario. |
Qualora la sede operativa in cui la PMI richiedente intende realizzare l’investimento sia ubicata in una delle aree destinatarie degli aiuti a finalità regionale (si veda .pdf), l’agevolazione sarà concessa ai sensi del Regolamento GBER art. 14 (“Aiuti a finalità regionale agli investimenti”), entro le intensità massime di aiuto previste.
Beneficiari
Possono presentare domanda di partecipazione le PMI e le grandi imprese:
Le grandi imprese possono presentare la domanda esclusivamente entro il 28/07/2023. Sono escluse: – le imprese con codice Ateco sezione A – agricoltura, silvicoltura e pesca (ad eccezione di quelle iscritte all’Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia); – le imprese con codice Ateco sezione K – Attività finanziarie e assicurative; – le imprese attive nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco; – le imprese che alla data del 31/12/2019 si trovavano già in difficoltà (per domande presentate entro il 28/07/2023); – le imprese in difficoltà ai sensi dell’art. 2 c. 18 del Reg. GBER in caso di applicazione di tale Regolamento; − le imprese in insolvenza ai sensi dell’art. 4.6 del Reg. de minimis in caso di applicazione di tale Regolamento; − le imprese che rientrano nelle specifiche esclusioni di cui ai Reg. GBER e de minimis, a seconda del regime di aiuto selezionato dai beneficiari; – le imprese che rientrano nelle specifiche esclusioni di cui all’art. 13 del Regolamento GBER nel caso di regime di aiuto applicato − le imprese destinatarie di ingiunzioni di recupero; − le imprese non in regola con la regolarità contributiva (DURC); |
− le imprese non in regola con la normativa antimafia vigente, ove applicabile.
Interventi agevolabili
Il bando finanzia investimenti dedicati all’efficientamento energetico, all’adeguamento e/o al rinnovo degli impianti produttivi, eventualmente combinati con il ricorso ad energie rinnovabili finalizzati alla riduzione dell’impatto ambientale dei propri sistemi produttivi, sia attraverso la riduzione dei consumi energetici che attraverso il recupero di energia e/o la cattura dei gas serra dai cicli produttivi esistenti. L’investimento minimo ammissibile è pari a 100.000 euro. L’intervento deve essere corredato in fase di domanda dalla diagnosi energetica, redatta da un tecnico in conformità alla norma UNI EN 16247, finalizzata ad individuare esclusivamente gli investimenti o le soluzioni impiantistiche da implementare e oggetto di intervento, che devono trovare riscontro negli investimenti e nelle relative voci di spesa. La riduzione delle emissioni annue deve essere di almeno il 30% rispetto alle emissioni ex ante. Gli interventi devono essere realizzati unicamente presso tale sede operativa oggetto di intervento ubicata in Lombardia per la quale è stata redatta la diagnosi energetica. Per le agevolazioni concesse dopo il 31/12/2023 per le PMI che optano per il regime di aiuto ex art. 14 (Aiuti a finalità regionale”) e art. 17 (“Aiuti agli investimenti a favore delle PMI”) del Regolamento GBER, l’intervento dovrà consistere in un investimento in attivi materiali e/o immateriali, dedicato all’efficientamento energetico degli impianti produttivi per trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. I progetti devono soddisfare il principio DNSH. |
Gli interventi devono essere realizzati e rendicontati entro 18 mesi dalla pubblicazione sul BURL del decreto di concessione dell’agevolazione (salvo motivata proroga di 3 mesi).
Spese ammissibili
Sono ammissibili le spese sostenute dal giorno successivo alla presentazione della domanda e riferite a: a) acquisto e installazione di macchinari, impianti di produzione, attrezzature ed hardware, necessari per il conseguimento delle finalità progettuali, in sostituzione di quelli in uso presso la sede oggetto di intervento ovvero funzionali al raggiungimento degli obiettivi di efficientamento energetico dichiarati; b) acquisto, installazione e allacciamento alla rete di impianti per la produzione di energia rinnovabili, esclusivamente in combinazione con le altre voci di spesa di cui alle lettere a), c), d), e); c) acquisto e installazione di impianti di produzione di energia termica e frigorifera e di impianti di cogenerazione/trigenerazion; d) acquisto e installazione di sistemi di accumulo dell’energia e di inverter; e) acquisto e installazione di caldaie ad alta efficienza a condensazione, a biomassa (secondo il rispetto i requisiti previsti dalla DGR 5360/2021) ovvero pompe di calore in sostituzione di quelli in uso presso la sede oggetto di intervento ovvero funzionali al raggiungimento degli obiettivi di efficientamento energetico dichiarati; f) acquisto e installazione di sistemi di domotica per il risparmio energetico; g) acquisto e installazione di apparecchi LED a basso consumo in sostituzione dell’illuminazione tradizionale (a fluorescenza, incandescenza o alogena, etc.) (c.d.relamping); h) acquisto di software, licenze d’uso software e costi per servizi software di tipo cloud e saas; i) acquisizione di brevetti; j) opere murarie, opere di bonifica e impiantistica se direttamente correlate e funzionali all’installazione dei beni di cui alle voci da a) a f) nel limite del 20% di tali voci di spesa; k) Solo in Regime 3.13 e De minimis, costi di formazione relativi al progetto presentato; l) Solo in Regime 3.13 e De minimis, spese tecniche di consulenza correlate alla realizzazione dell’intervento (progettazione, direzione lavori, relazioni tecniche specialistiche e diagnosi energetiche, contributi obbligatori dei professionisti, ecc.) nel limite del 20% dei costi di cui alle precedenti voci da a) a i); m) Solo in Regime 3.13 e De minimis, spese generali determinate con un tasso forfettario pari al 7% delle spese ammissibili di cui alle precedenti lettere da a) a k) conformemente all’articolo 54 lettera a) del Regolamento (UE) n. 1060/2021. Non sono ammissibili le spese per: a) l’acquisto di rami di azienda, b) affitti di terreni, fabbricati e immobili, c) leasing/noleggio, d) acquisto di beni usati, e) spese effettuate / fatturate da società con rapporti di controllo o collegamento f) personale interno, g) auto-fatturazione e lavori in economia h) atti notarili, registrazioni, imposte, tasse i) gestione ordinaria dell’attività di impresa (es. materiale di consumo, materie prime, semilavorati) j) spese di trasporto se non inserite nella fattura di acquisto delle voci di spesa di cui alle spese ammissibili – lettere da a) e g); |
Non saranno ammissibili le fatture di importo imponibile complessivo inferiore a 1.000 euro.
Agevolazione
L’agevolazione si compone di: − una garanzia regionale gratuita su un finanziamento a medio-lungo termine erogato dai Soggetti Finanziatori e finalizzato ad ottenere le risorse finanziarie necessarie per l’investimento; − un contributo a fondo perduto in conto capitale sull’investimento, determinato come percentuale del totale delle spese ammissibili a seconda del regime di aiuto applicato ed entro i limiti delle intensità massime previste (per le concessioni fino al 31/12/2023: tra il 15% e il 50% in funzione dell’ubicazione della sede di intervento e della dimensione di impresa; per le concessioni successive al 31/12/2023, esclusivamente alle PMI: tra il 5% e il 30% in funzione del regime di aiuto applicato, dell’ubicazione della sede e della dimensione di impresa). Il finanziamento coperto dalla garanzia è volto a finanziare la quota parte non coperta dal contributo, fino all’integrale copertura del 100% dell’investimento ammissibile. Il finanziamento ha le seguenti caratteristiche:
Il Finanziamento non costituisce aiuto, in quanto concesso a condizioni di mercato. La garanzia regionale (a costo zero) coprirà a prima richiesta il 70% dell’importo di ogni singolo finanziamento e nel limite, a favore di ciascun Soggetto Finanziatore, del 22,5% dell’importo dei finanziamenti concessi da ciascun Soggetto Finanziatore nell’ambito dell’iniziativa. L’aiuto percepito sotto forma di contributo in conto capitale sarà, in ogni caso, concesso sino al concorrere dell’intensità di aiuto massima concedibile dal regime di aiuto prescelto senza che questo comporti un aumento della percentuale del finanziamento. Nel caso in cui il Contributo concedibile sia di importo pari a zero, l’intera Agevolazione non sarà concessa. In ogni caso la somma tra contributo a fondo perduto e finanziamento garantito non potrà superare i 10 milioni di euro nel Quadro Temporaneo Covid e 3 milioni di euro decorso il termine di validità di tale Quadro temporaneo. |
Gli aiuti concessi nell’ambito del Quadro temporaneo Covid – sezione 3.13 sono cumulabili con gli aiuti a finalità regionale, con gli investimenti soggetti a notifica, con gli investimenti esenti da notifica e con altri aiuti alle condizioni specificate dal Quadro Temporaneo Covid; non sono cumulabili per gli stessi costi ammissibili con gli aiuti concessi nel Quadro Temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina. In nessun caso l’importo totale dell’aiuto può superare il 100% dei costi ammissibili.
Procedura
Le domande dovranno essere presentate sulla piattaforma Bandi Online a partire dalle ore 10:30 del 17/05/2023. La selezione avverrà tramite procedura valutativa a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento delle risorse. Le grandi imprese devono inoltrare la domanda esclusivamente entro il 28/07/2023. La domanda deve essere corredata dalla delibera di Finanziamento di un Soggetto finanziatore e dalla diagnosi energetica. L’istruttoria sarà completata entro 120 giorni dalla presentazione della domanda. |
Il finanziamento sarà erogato in anticipazione fino al 70% a seguito della sottoscrizione del contratto (da effettuarsi entro 45 giorni dalla ricezione della comunicazione con il decreto di concessione); il saldo sarà erogato previa verifica della rendicontazione delle spese ammissibili. Il contributo in conto capitale sarà erogato in un’unica soluzione a saldo, previa verifica della rendicontazione.
Informazioni
Per accedere alla normativa e modulistica relativa al bando: www.finlombarda.it; www.bandi.regione.lombardia.it
Accresco srl: www.accresco.it – contact@accresco.it – Tel +39 0341 1570511