Ultimo aggiornamento 04/04/2023
Con Dduo n. 4640 del 29/03/2023 è stato approvato l’avviso della misura Investimenti – Linea Attrazione Investimenti, al fine di agevolare l’attrazione di nuovi investimenti in Lombardia ed il consolidamento e lo sviluppo di quelli esistenti da parte delle PMI e delle MidCap, correlati all’avvio di uno stabilimento produttivo in una nuova sede operativa o all’ampliamento di uno stabilimento già operativo.
La dotazione finanziaria è di 30 milioni di euro.
L’agevolazione è concessa nell’ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 – Sezione 3.13, entro il termine di validità del regime e dell’Aiuto (31/12/2023) e nel rispetto delle intensità e soglie massime consentite. Decorso il termine di tale Quadro temporaneo, le agevolazioni saranno concesse:
– per le imprese ubicate nelle aree destinatarie degli aiuti a finalità regionale (si veda .pdf), nel rispetto del Regolamento GBER, art. 14 (“Aiuti a finalità regionale”);
– per le PMI ubicate in aree diverse da quelle destinatarie degli aiuti a finalità regionale, nel rispetto del Regolamento de minimis o GBER, art. 17 (“Aiuti agli investimenti a favore delle PMI”), a scelta del beneficiario;
– per le MidCap ubicate in aree diverse da quelle destinatarie degli aiuti a finalità regionale, nel rispetto del Regolamento GBER.
– per le MidCap ubicate in aree diverse da quelle destinatarie degli aiuti a finalità regionale, nel rispetto del Regolamento de minimis.
Beneficiari
Possono presentare domanda di agevolazione le PMI e MidCap – imprese a media capitalizzazione [1]:
- regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese con almeno due bilanci depositati alla data di presentazione della domanda;
- con sede operativa oggetto dell’intervento in Lombardia o che si impegnino ad aprirne una entro il termine previsto per la rendicontazione e garantiscano la stabilità sul territorio regionale per almeno cinque anni dalla data di erogazione del saldo dell’agevolazione;
- che rientrino nella classificazione da 1 a 10 secondo della metodologia di Credit Scoring su dati storici del Modello di valutazione per il calcolo della probabilità di inadempimento del Fondo Centrale di Garanzia (https://fdg.mcc.it/rating/), sino alla data di concessione dell’agevolazione.
Sono escluse:
– le imprese con codice Ateco sezione A – agricoltura, silvicoltura e pesca (ad eccezione di quelle iscritte all’Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia);
– le imprese con codice Ateco sezione H 52 – Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti;
– le imprese con codice Ateco sezione K – Attività finanziarie e assicurative;
– le imprese attive nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
– le grandi strutture di vendita (aventi superficie superiore a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti);
– le imprese in difficoltà alla data del 31/12/2019 (per le domande presentate entro il 28/7/2023 la cui agevolazione è concessa entro il 31/12/2023);
– le imprese in difficoltà ai sensi dell’art. 2 c. 18 del Reg. GBER in caso di applicazione di tale Regolamento;
– le imprese in insolvenza ai sensi dell’art. 4.6 del Reg. de minimis in caso di applicazione di tale Regolamento;
– le imprese che rientrano nelle specifiche esclusioni di cui ai Reg. GBER e de minimis, a seconda del regime di aiuto selezionato dai beneficiari;
– le imprese destinatarie di ingiunzioni di recupero;
– le imprese non in regola con la regolarità contributiva (DURC);
– le imprese non in regola con la normativa antimafia vigente, ove applicabile.
[1] imprese, che non rientrano tra le PMI, che presentano un organico fino a un massimo di 3.000 dipendenti, secondo la definizione di cui al Regolamento (UE) n. 1017/2015 del 25 giugno 2015, art. 2, punti 6 e 7.
Interventi agevolabili
Sono ammissibili gli investimenti che prevedono:
- l’avvio di una nuova Sede operativa in Lombardia presso un immobile destinato all’esercizio dell’impresa che non risulta essere nella disponibilità del Soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda; gli eventuali costi di acquisto di proprietà dell’immobile e/o eventuali costi di ristrutturazione potranno essere inseriti nel Progetto, se inerenti, unitamente alle altre categorie di spese ammissibili;
- l’ampliamento di una Sede operativa già costituita in Lombardia; solo gli eventuali costi di ristrutturazione dell’immobile destinato all’esercizio dell’impresa potranno essere inseriti nel Progetto, se inerenti, unitamente alle altre categorie di spese ammissibili.
Per le domande presentate entro il 28/07/2023, i progetti dovranno prevedere un importo dell’investimento compreso tra 200.000 euro e 10 milioni di euro.
Per le domande presentate dopo il 28/07/2023:
a) i progetti dovranno prevedere un importo dell’investimento compreso tra 200.000 euro e 6 milioni di euro.
b) per le PMI che optano per il regime di aiuto GBER ex art. 14 (“Aiuti a finalità regionale”), l’intervento potrà consistere nell’avvio di una nuova sede operativa o nell’ampliamento di un sede già esistente con contestuale incremento della capacità produttiva.
c) per le PMI che optano per il regime di aiuto GBER ex art. 17 (“Aiuti agli investimenti a favore delle PMI”), l’intervento potrà consistere nell’avvio di una nuova sede operativa o nell’ampliamento di un sede già esistente.
d) per le MidCap che optano per il regime di aiuto GBER ex art. 14 (“Aiuti a finalità regionale”), l’intervento potrà consistere solo nell’avvio di una nuova sede produttiva.
Gli interventi devono essere realizzati unicamente presso la sede operativa oggetto di intervento ubicata in Lombardia.
Gli interventi devono essere avviati dal giorno successivo alla data di invio della domanda e realizzati e rendicontati entro 18 mesi dalla pubblicazione sul BURL del decreto di concessione (salvo motivata proroga di 3 mesi).
Spese ammissibili
Saranno ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spese sostenute dal giorno successivo alla presentazione della domanda, purché funzionali e collegate al progetto di investimento:
- acquisto e installazione di macchinari, impianti di produzione, attrezzature, hardware e arredi, necessari per il conseguimento delle finalità progettuali;
- acquisto di software, licenze d’uso software e costi per servizi software di tipo cloud e saas e simili per un periodo non superiore a 12 mesi di servizio (ammissibili solo nell’ambito dei regimi 3.13, de minimis e art.14 del GBER);
- acquisizione di marchi, brevetti e licenze di produzione;
- opere murarie, opere di bonifica e impiantistica se direttamente correlate e funzionali all’installazione dei beni di cui alla voce a), nel limite del 20% di tale voce di spesa;
- acquisto di proprietà di immobili destinati all’esercizio dell’impresa e/o eventuali costi di ristrutturazione (in relazione agli interventi ammissibili) nel limite del 50% del progetto;
- costi per servizi di consulenza prestati da consulenti esterni nel limite massimo del 50% delle voci da a) a d) (ammissibili per le PMI, in regime 3.13, de minimis ed ex art. 18 del GBER associato all’art.14 o all’art. 17 del GBER; per le MidCap, in regime 3.13, in regime de minimis o in regime de minimis associato all’art.14 del GBER. Tali spese non devono essere continuative o periodiche e devono esulare dai costi di esercizio ordinari dell’impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità).
Per le domande di partecipazione presentate dopo il 28/07/2023:
– per le imprese che non optano per il regime de minimis, i servizi di consulenza di cui alla precedente lettera f) sono ammissibili ai sensi dell’art. 18 del Regolamento GBER (“Aiuti alle PMI per servizi di consulenza”).
– l’importo totale delle spese di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), f) non può essere superiore a 3 milioni di euro.
Con riferimento alle voci di spesa ammissibili, ai Soggetti Richiedenti verrà concesso un finanziamento supportato da garanzia regionale relativo alle sole spese di cui alle lettere a), b), c), d), f), mentre il contributo a fondo perduto in conto capitale sarà concesso in relazione a tutte le spese da a) a f).
Per le MidCap che presentano domanda nelle aree destinatarie degli aiuti a finalità regionale ( regime ex art. 14 GBER), i costi degli attivi immateriali, derivanti dalla somma delle spese di cui alle lettere b) e c) sono ammissibili nella misura massima del 50% dei costi totali di investimento ammissibili.
Le spese di cui alle lettere a), d), e) sono rilevanti ai fini del rispetto del principio DSNH, pertanto sono ammissibili in presenza delle condizioni richieste da tale principio.
Non sono ammissibili le spese per:
- l’acquisto di rami di azienda,
- affitti di terreni, fabbricati e immobili,
- leasing/noleggio,
- acquisto di beni usati,
- spese effettuate / fatturate da società con rapporti di controllo o collegamento
- personale interno,
- auto-fatturazione e lavori in economia,
- atti notarili, registrazioni, imposte, tasse,
- gestione ordinaria dell’attività di impresa (es. materiale di consumo, materie prime, semilavorati),
- spese di trasporto se non inserite nella fattura di acquisto delle voci di spesa di cui alle spese ammissibili – lettere da a) e g).
Non saranno ammissibili le fatture di importo imponibile complessivo inferiore a 1.000 euro.
Agevolazione
L’agevolazione si compone di:
− una garanzia regionale gratuita su un finanziamento a medio-lungo termine erogato dai Soggetti Finanziatori convenzionati[2] e finalizzato ad ottenere le risorse finanziarie necessarie per l’investimento;
− un contributo a fondo perduto in conto capitale sull’investimento, determinato come percentuale del totale delle spese ammissibili a seconda del regime di aiuto applicato.
Il finanziamento coperto dalla garanzia è volto a finanziare la quota parte non coperta dal contributo, fino all’integrale copertura del 100% dell’investimento ammissibile, con esclusione delle spese di acquisto di immobili e dei costi di ristrutturazione ed entro il massimale di aiuto.
L’aiuto percepito sotto forma di contributo in conto capitale sarà concesso sino al concorrere dell’intensità di aiuto massima concedibile dal regime di aiuto prescelto senza che questo comporti un aumento della percentuale del finanziamento. Nel caso in cui il Contributo concedibile sia di importo pari a zero, l’intera Agevolazione non sarà concessi.
In ogni caso l’importo massimo agevolabile non potrà superare i 10 milioni di euro nel Regime Quadro Covid Sezione 3.13 (domande presentate entro il 28/07/2023) e i 6 milioni di euro decorso il termine di validità del Regime Quadro Covid Sezione 3.13 (per domande presentate dopo il 28/07/2023).
Il finanziamento supportato da garanzia regionale verrà concesso da parte dei Soggetti finanziatori che hanno sottoscritto apposita convenzione e relativa Scheda Tecnica di Misura allegata al bando attuativo. Non costituisce aiuto in quanto concesso a condizioni di mercato.
Il finanziamento dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- Importo: massimo 9 milioni di euro per le concessioni entro il 31/12/2023 (domande presentate entro il 28/07/2023); massimo 2.850.000 euro per le concessioni successive al 31/12/2023 (domande presentate dopo il 28/07/2023);
- Oggetto: spese ammissibili di cui alle lettere a), b), c), d), f) (con esclusione quindi della voce e) acquisto di proprietà di immobili destinati all’esercizio dell’impresa e/o eventuali costi di ristrutturazione);
- Tasso di interesse annuo finale: tasso di mercato applicato alle risorse finanziarie messe a disposizione dai Soggetti Finanziatori convenzionati, determinato in seguito ad apposita istruttoria economico-finanziaria condotta dagli stessi in funzione del livello di rischio assegnato;
- Durata: minimo 6 semestri, massimo 12 semestri, incluso l’eventuale preammortamento fino ad un massimo di 4 semestri;
- Rimborso: rate mensili, trimestrali o semestrali secondo le modalità definite dal Soggetto finanziatore.
- Modalità di erogazione: alla sottoscrizione del contratto, deliberata la garanzia regionale, secondo le valutazioni dei Soggetti Finanziatori e comunque in anticipazione fino ad un massimo del 70%;
- Ulteriori garanzie: a supporto dei Finanziamenti potranno essere richieste ulteriori garanzie di natura reale o personale, non di natura pubblica, da parte dei Soggetti Finanziatori solo per l’importo eccedente la quota del 22,5% relativa al Finanziamento concesso dal Soggetto finanziatore.
La garanzia regionale (a costo zero) coprirà a prima richiesta il 70% dell’importo di ogni singolo finanziamento e nel limite, a favore di ciascun Soggetto Finanziatore, del 22,5% dell’importo dei finanziamenti concessi da ciascun Soggetto Finanziatore nell’ambito dell’iniziativa e nel limite del Fondo di Garanzia.
Il contributo in conto capitale:
- È concesso in relazione a tutte le spese ammissibili.
- Per gli aiuti concessi entro il 31/12/2023 (domanda presentata entro il 28/07/2023), potrà essere riconosciuto fino ai massimali di aiuto previsti (tra il 15% e il 50%, in relazione al regime di aiuto applicato, all’ubicazione e alla dimensione di impresa), al netto dell’agevolazione relativa alla garanzia.
- Per gli aiuti concessi successivamente al 31/12/2023 (domanda presentata dopo il 28/07/2023), salvo proroghe della sezione 3.13 del Quadro temporaneo Covid:
- Per le PMI, in caso di applicazione del Regolamento de minimis, fino al 15% delle spese ammissibili; in caso di applicazione Regolamento GBER: fino al 15% delle spese ammissibili per le piccole imprese e fino al 5% per le medie imprese.
- Per le MidCap, fino al 15% delle spese ammissibili.
- Per le PMI e MidCap nelle aree destinatarie degli aiuti a finalità regionale (come da art.14 Reg. GBER), tra il 5% e il 30% in considerazione dell’ubicazione della sede di intervento e della dimensione di impresa.
Gli aiuti concessi nell’ambito del Quadro temporaneo Covid – sezione 3.13 sono cumulabili con gli aiuti a finalità regionale, con gli investimenti soggetti a notifica, con gli investimenti esenti da notifica e con altri aiuti alle condizioni specificate dal Quadro Temporaneo Covid; non sono cumulabili per gli stessi costi ammissibili con gli aiuti concessi nel Quadro Temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina. In nessun caso l’importo totale dell’aiuto può superare il 100% dei costi ammissibili.
Gli aiuti concessi in caso di applicazione del Reg.GBER non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli artt. 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo de minimis.
In caso di applicazione del Reg. De Minimis le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi degli artt. 107 e 108 del TFUE.
[2] intermediari finanziari con i quali verrà stipulata apposita convenzione.
Procedura
Le domande dovranno essere presentate sulla piattaforma Bandi Online a partire dalle ore 10:30 del 17/05/2023. La selezione avverrà tramite procedura valutativa a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento delle risorse.
La domanda deve essere corredata dalla delibera di Finanziamento di un Soggetto finanziatore.
L’istruttoria sarà completata entro 120 giorni dalla presentazione della domanda.
Il finanziamento sarà erogato in anticipazione fino al 70% a seguito della sottoscrizione del contratto (da effettuarsi entro 45 giorni dalla ricezione della comunicazione con il decreto di concessione); il saldo sarà erogato previa verifica della rendicontazione delle spese ammissibili. Il contributo in conto capitale sarà erogato in un’unica soluzione a saldo, previa verifica della rendicontazione.
Informazioni
Per accedere alla normativa e modulistica relativa al bando: www.finlombarda.it; www.bandi.regione.lombardia.it
Accresco srl: www.accresco.it – contact@accresco.it – Tel +39 0341 1570511