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mercoledì, 21 Dicembre 2022 / Pubblicato il FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO, FINANZIAMENTI A TASSO AGEVOLATO

PACCHETTO INVESTIMENTI – LINEA ATTRAZIONE INVESTIMENTI

Con Delibera della Giunta Regionale Lombardia n. 7595 del 15/12/2022, sono stati approvati i criteri applicativi della misura Investimenti – Linea Attrazione Investimenti, al fine di agevolare l’attrazione di nuovi investimenti in Lombardia ed il consolidamento e lo sviluppo di quelli esistenti da parte delle PMI e delle MidCap, correlati all’avvio di uno stabilimento produttivo in una nuova sede operativa o all’ampliamento di uno stabilimento già operativo.

La dotazione finanziaria è di 30 milioni di euro.

L’agevolazione è concessa nell’ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 – Sezione 3.13, entro il termine di validità del regime e dell’Aiuto (in corso di proroga al 31/12/2023) e nel rispetto delle intensità massime consentite. Decorso il termine di tale Quadro temporaneo, le agevolazioni saranno concesse:

– per le imprese ubicate nelle aree destinatarie degli aiuti a finalità regionale (si veda .pdf), nel rispetto del Regolamento GBER, art. 14 (“Aiuti a finalità regionale”);

– per le PMI ubicate in aree diverse da quelle destinatarie degli aiuti a finalità regionale, nel rispetto del Regolamento de minimis o GBER, art. 17 (“Aiuti agli investimenti a favore delle PMI”), a scelta del beneficiario;

– per le MidCAp ubicate in aree diverse da quelle destinatarie degli aiuti a finalità regionale, nel rispetto del Regolamento de minimis.

Per le concessioni successive al 31/12/2023 i costi per servizi di consulenza sono riconosciute in alternativa in regime de minimis o nell’art. 18 del reg. GBER (“Aiuti alle PMI per servizi di consulenza”).

In ogni caso l’agevolazione complessiva dovrà rispettare i massimali previsti dalla delibera e dal relativo regime di aiuto.

Beneficiari

Possono presentare domanda di agevolazione le PMI e MidCap – imprese a media capitalizzazione [1]:

  • regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese con almeno due bilanci depositati alla data di presentazione della domanda;
  • con sede operativa oggetto dell’intervento in Lombardia o che si impegnino ad aprirne una entro il termine previsto per la rendicontazione e garantiscano la stabilità sul territorio regionale per almeno cinque anni dalla data di erogazione del saldo dell’agevolazione;
  • che rientrino nella classificazione da 1 a 10 secondo della metodologia di Credit Scoring su dati storici del Modello di valutazione per il calcolo della probabilità di inadempimento del Fondo Centrale di Garanzia (https://fdg.mcc.it/rating/).

Sono escluse:

– le imprese con codice Ateco sezione A – agricoltura, silvicoltura e pesca (ad eccezione di quelle iscritte all’Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia);

– le imprese con codice Ateco sezione H 52 – Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti;

– le imprese con codice Ateco sezione K – Attività finanziarie e assicurative;

– le imprese attive nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;

– le grandi strutture di vendita (aventi superficie superiore a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti);

– le imprese in difficoltà alla data del 31/12/2019;

– le imprese in difficoltà ai sensi dell’art. 2 c. 18 del Reg. GBER in caso di applicazione di tale Regolamento;

– le imprese in insolvenza ai sensi dell’art. 4.6 del Reg. de minimis in caso di applicazione di tale Regolamento;

– le imprese che rientrano nelle specifiche esclusioni di cui ai Reg. GBER e de minimis, a seconda del regime di aiuto selezionato dai beneficiari;

– le imprese destinatarie di ingiunzioni di recupero;

– le imprese non in regola con la regolarità contributiva (DURC);

– le imprese non in regola con la normativa antimafia vigente, ove applicabile.

[1] imprese, che non rientrano tra le PMI, che presentano un organico fino a un massimo di 3.000 dipendenti, secondo la definizione di cui al Regolamento (UE) n. 1017/2015 del 25 giugno 2015, art. 2, punti 6 e 7.

Interventi agevolabili

Sono ammissibili gli investimenti finalizzati all’avvio di uno stabilimento produttivo in una nuova sede operativa o all’ampliamento di uno stabilimento già operativo, per un importo minimo dell’investimento pari a 200.000 euro.

Per le domande presentate dopo il 28/07/2023, per le PMI che optano per il regime di aiuto GBER ex art. 14 (“Aiuti a finalità regionale”) e art. 17 (“Aiuti agli investimenti a favore delle PMI”), l’intervento potrà consistere in un investimento in attivi materiali e/o immateriali per installare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente.

Non sono ammissibili le spese per l’acquisto di rami di azienda.

Gli interventi devono essere realizzati unicamente presso la sede operativa oggetto di intervento ubicata in Lombardia.

Per le MidCap che optano per il regime di aiuto GBER ex art. 14 (“Aiuti a finalità regionale”), l’intervento potrà consistere in un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento.

Gli interventi devono essere realizzati e rendicontati entro 18 mesi dalla pubblicazione sul BURL del decreto di concessione (salvo motivata proroga di 3 mesi).

Ulteriori specifiche saranno dettagliate nell’Avviso attuativo.

Spese ammissibili

Saranno ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda, purché funzionali e collegate al progetto di investimento:

  1. acquisto e installazione di macchinari, impianti di produzione, attrezzature, hardware e arredi, necessari per il conseguimento delle finalità progettuali;
  2. acquisto di software, licenze d’uso software e costi per servizi software di tipo cloud e saas e simili per un periodo non superiore a 12 mesi di servizio;
  3. acquisizione di marchi, brevetti e licenze di produzione;
  4. opere murarie, opere di bonifica e impiantistica se direttamente correlate e funzionali all’installazione dei beni di cui alla voce a), nel limite del 20% di tale voce di spesa;
  5. acquisto di proprietà di immobili destinati all’esercizio dell’impresa e/o eventuali costi di ristrutturazione (in relazione agli interventi ammissibili) nel limite del 50% del progetto di investimento;
  6. costi per servizi di consulenza prestati da consulenti esterni nel limite massimo del 50% delle voci da a) a d).

Per le concessioni successive al 31/12/2023 (con domande di partecipazione presentate dopo il 28/07/2023):

– per le imprese che non optano per il regime de minimis, i servizi di consulenza di cui alla precedente lettera f) sono ammissibili ai sensi dell’art. 18 del Regolamento GBER (“Aiuti alle PMI per servizi di consulenza”). Tali spese non devono essere continuative o periodiche e devono esulare dai costi di esercizio ordinari dell’impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità;

– l’importo totale delle spese di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed f) non può essere superiore a 3 milioni di euro.

Con riferimento alle voci di spesa ammissibili, ai Soggetti Richiedenti verrà concesso un finanziamento supportato da garanzia regionale relativo alle sole spese di cui alle lettere a), b), c), d) ed f), mentre il contributo a fondo perduto in conto capitale sarà concesso in relazione a tutte le spese da a) a f).

Le specifiche delle tipologie di spesa ammissibili saranno dettagliate nell’Avviso attuativo.

Non saranno ammissibili le fatture di importo imponibile complessivo inferiore a 1.000 euro.

Agevolazione

L’agevolazione si compone di:

− una garanzia regionale gratuita su un finanziamento a medio-lungo termine erogato dai Soggetti Finanziatori convenzionati [1] e finalizzato ad ottenere le risorse finanziarie necessarie per l’investimento;

− un contributo a fondo perduto in conto capitale sull’investimento, determinato come percentuale del totale delle spese ammissibili a seconda del regime di aiuto applicato.

Il finanziamento coperto dalla garanzia è volto a finanziare la quota parte non coperta dal contributo, fino all’integrale copertura del 100% dell’investimento ammissibile, con esclusione delle spese di acquisto di immobili e dei costi di ristrutturazione. L’aiuto percepito sotto forma di contributo in conto capitale sarà, in ogni  caso, concesso sino al concorrere dell’intensità di aiuto massima concedibile dal regime di aiuto prescelto senza che questo comporti un aumento della percentuale del finanziamento.

In ogni caso l’importo massimo agevolabile non potrà superare i 10 milioni di euro nel Regime Quadro Covid Sezione 3.13 e i 6 milioni di euro decorso il termine di validità del Regime Quadro Covid Sezione 3.13.

Il finanziamento supportato da garanzia regionale dovrà avere le seguenti caratteristiche:

  • Importo: massimo 9 milioni di euro per le domande presentate entro il 28/07/2023 (per concessioni entro il 31/12/2023 nel Regime 3.13); massimo 2.850.000 euro per le domande presentate dopo il 28/07/2023;
  • Tasso di interesse: tasso di mercato applicato alle risorse finanziarie messe a disposizione dai Soggetti Finanziatori convenzionati;
  • Durata: minimo 3 anni, massimo 6 anni, incluso l’eventuale preammortamento fino ad un massimo di 24 mesi;
  • Modalità di erogazione: alla sottoscrizione del contratto, deliberata la garanzia regionale, secondo le valutazioni dei Soggetti Finanziatori e comunque in anticipazione fino ad un massimo del 70%;
  • Ulteriori garanzie: a supporto dei Finanziamenti potranno essere richieste ulteriori garanzie di natura reale o personale, per un importo inferiore o pari alla quota di Finanziamento non coperta dalla Garanzia.

La garanzia regionale (a costo zero) coprirà a prima richiesta il 70% dell’importo di ogni singolo finanziamento e nel limite, a favore di ciascun Soggetto Finanziatore, del 22,5% dell’importo dei finanziamenti concessi da ciascun Soggetto Finanziatore nell’ambito dell’iniziativa.

Il contributo in conto capitale:

  • Per gli aiuti concessi entro il 31/12/2023 (con domanda presentata entro il 28/07/2023), potrà essere riconosciuto fino ai massimali di aiuto previsti (dal 15% al 50% in relazione all’area in cui è ubicata la sede e alla dimensione di impresa), al netto dell’agevolazione relativa alla garanzia.
  • Per gli aiuti concessi successivamente al 31/12/2023 (con domanda presentata dopo il 28/07/2023), salvo proroghe della sezione 3.13 del Quadro temporaneo Covid:
  • Per le PMI, in caso di applicazione del Regolamento de minimis, fino al 15% delle spese ammissibili; in caso di applicazione Regolamento GBER: fino al 15% delle spese ammissibili per le piccole imprese e fino al 5% per le medie imprese.
  • Per le MidCap, fino al 15% delle spese ammissibili.
  • Per le PMI e MidCap nelle aree destinatarie degli aiuti a finalità regionale, tra il 5% e il 30% in considerazione dell’ubicazione della sede di intervento e della dimensione di impresa.

Gli aiuti concessi nell’ambito del Quadro temporaneo Covid – sezione 3.13 sono cumulabili con gli aiuti a finalità regionale, con gli investimenti soggetti a notifica, con gli investimenti esenti da notifica e con altri aiuti alle condizioni specificate dal Quadro Temporaneo Covid; non sono cumulabili per gli stessi costi ammissibili con gli aiuti concessi nel Quadro Temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina. In nessun caso l’importo totale dell’aiuto può superare il 100% dei costi ammissibili.

[1] intermediari finanziari con i quali verrà stipulata apposita convenzione.

Procedura

Le domande dovranno essere presentate sulla piattaforma Bandi Online, secondo i termini e le modalità definite con successivo Avviso. La selezione avverrà tramite procedura valutativa a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

L’istruttoria sarà completata entro 120 giorni dalla presentazione della domanda.

Il finanziamento sarà erogato in anticipazione fino al 70% a seguito della sottoscrizione del contratto; il saldo sarà erogato previa verifica della rendicontazione delle spese ammissibili. Il contributo in conto capitale sarà erogato in un’unica soluzione a saldo, previa verifica della rendicontazione.

Informazioni

Per accedere alla normativa e modulistica relativa al bando: www.finlombarda.it; www.bandi.regione.lombardia.it

Accresco srl: www.accresco.it – contact@accresco.it – Tel +39 0341 1570511

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