Pubblicato il decreto direttoriale del Ministero della Transizione ecologica che definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale.
Beneficiari
Possono beneficiare degli aiuti le imprese che, alla data di presentazione della domanda di beneficio:
- operano in uno dei settori o sottosettori elencati nell’allegato II della comunicazione della Commissione Europea 2012/C 158/04 e riportati nell’allegato alla presente nota (Settori e sottosettori ritenuti ex ante esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di anidride carbonica a causa dei costi delle emissioni indirette – si veda allegato .pdf in calce);
- hanno sostenuto costi delle emissioni indirette tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020;
- hanno sede legale nello Spazio Economico Europea;
- hanno sede operativa in Italia;
- sono regolarmente costituite e iscritte come attive nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente;
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno sulle quali pende un ordine di recupero da parte della Commissione Europea;
- abbiano restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero.
Si definiscono “costi delle emissioni indirette” i costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell’energia elettrica.
La “rilocalizzazione delle emissioni di anidride carbonica” si riferisce ad uno scenario caratterizzato dall’incremento delle emissioni globali di gas a effetto serra nel quale le imprese trasferiscono la produzione al di fuori dell’Unione perché non possono trasferire l’aumento dei costi provato dall’ETS – UE alla propria clientela senza incorrere nella perdita di una quota importante di mercato.
Agevolazione
L’agevolazione è concessa sottoforma di sovvenzione diretta.
L’importo massimo dell’aiuto che può essere concesso è calcolato secondo una formula che prenda in considerazione i livelli della produzione di base dell’impianto o i livelli di consumo di base di energia elettrica dell’impianto, secondo la definizione degli orientamenti ETS dopo il 2012, nonché il fattore di emissione di CO2 per l’energia elettrica fornita da impianti di combustione in aree geografiche diverse.
L’intensità massima dell’aiuto espressa in percentuale rispetto ai costi ammissibili sostenuti dal beneficiario nel 2020 non sarà superiore al 75%. Tale percentuale, uguale per tutti i beneficiari ritenuti idonei a ricevere l’aiuto, sarà determinata rapportando le risorse effettivamente disponibili del Fondo e i costi ammissibili globali sostenuti da tutti i beneficiari idonei; pertanto, qualora le risorse non consentano l’integrale accoglimento dei costi ammissibili previsti dalle domande di beneficio, gli aiuti potranno essere concessi in misura proporzionalmente ridotta.
Procedura
Le domande possono essere presentate dalle ore 9.00 del 09/03/2022 alle ore 17.00 del 23/03/2022, compilando l’apposita modulistica in forma elettronica e trasmettendola con i relativi allegati via pec al soggetto gestore del bando, Acquirente Unico, fondotesi@pec.acquirenteunico.it.
Le domande devono essere compilate in lingua italiana e firmate digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa proponente.
Le domande di beneficio sono ammesse alla fase istruttoria nell’ordine cronologico di presentazione della PEC.
Il beneficiario, alla data di presentazione della domanda, deve fornire le seguenti informazioni:
- il nome del beneficiario e gli impianti sovvenzionati di sua proprietà;
- i settori o i sottosettori in cui opera;
- la produzione di base per ogni impianto sovvenzionato del settore o del sottosettore pertinente;
- gli incrementi o diminuzioni sostanziali della capacità;
- la produzione annua per ogni impianto sovvenzionato del settore o del sottosettore pertinente per ciascuno degli anni utilizzati per stabilire la produzione di base;
- la produzione annua per ogni impianto sovvenzionato del settore o del sottosettore pertinente per l’anno per il quale è richiesto l’aiuto;
- la produzione annua di altri prodotti fabbricati in ogni impianto sovvenzionato che non sono oggetto del parametro di riferimento per l’efficienza del consumo di energia elettrica per ciascuno degli anni utilizzati per stabilire la produzione di base;
- il consumo di base di energia elettrica di ciascun impianto sovvenzionato;
- il consumo annuo di energia elettrica per ciascuno degli anni utilizzati per stabilire il consumo di base di energia elettrica;
- il consumo annuo di energia elettrica dell’impianto per l’anno per il quale è richiesto l’aiuto.
Entro 90 giorni dalla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, in Ministero, redige una lista delle domande ammesse e non ammesse.
Il Ministero, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’elenco delle imprese ammesse, adotta il provvedimento di concessione provvisoria degli aiuti ed eroga le somme dovute a tutti i beneficiari.
Informazioni
Per accedere alla normativa e modulistica relativa al bando: www.mite.gov.it , www.acquirenteunico.it
Accresco srl: www.accresco.it – contact@accresco.it – Tel +39 0341 1570511