Nonostante il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 11 del 21/12/2022 contenesse il riferimento alla proroga della consegna al 31 dicembre 2023 per i beni strumentali 4.0 “prenotati” , nella legge di Bilancio 2023 e nel decreto Milleproroghe 2023 non c’è traccia di ulteriore tale proroga.
Rimane quindi confermata, allo stato attuale, la data del 30 settembre 2023 per l’ultimazione degli investimenti in beni materiali 4.0 “prenotati” entro il 31 dicembre 2022 (termine comunque prorogato dalla legge di Bilancio 2023).
Tale (iniziale) proroga è stata prevista in considerazione alle difficoltà di approvvigionamento delle materie prime che rende difficoltoso, per i produttori, il rispetto dei termini di consegna.
Al contrario, nessuna proroga sembra essere prevista per i beni immateriali 4.0 “prenotati” entro la predetta data del 31 dicembre 2022, la cui scadenza rimane ferma al 30 giugno 2023.
Si rammenta che le regole previste per i beni “prenotati” costituiscono un’eccezione alla regola generale stabilita per l’individuazione del momento di effettuazione dell’investimento.
È a tale momento che si deve aver riguardo per attribuire l’entità del credito d’imposta spettante.
In particolare:
- per i beni acquisiti in proprietà rileva il momento in cui avviene la consegna o la spedizione dei beni;
- per i beni acquisiti con contratto di locazione finanziaria, si deve aver riguardo al verbale di consegna del bene sottoscritto tra le parti (concedente e utilizzatore);
- per i beni acquisiti tramite contratto d’appalto, assume rilievo l’ultimazione della prestazione ovvero, in presenza di stati di avanzamento lavori, l’importo dei SAL liquidati alla data di chiusura dell’esercizio.
Ulteriore importante aspetto riguarda la decadenza dal credito d’imposta qualora il bene oggetto di investimento sia alienato o collocato al di fuori del territorio nazionale entro la fine del secondo periodo d’imposta successivo alla sua entrata in funzione o interconnessione (a seconda che si tratti di un bene ordinario o Industria 4.0).
Per i beni 4.0, qualora entro la fine del periodo d’imposta in cui avviene l’alienazione si proceda all’acquisto di altro bene avente gli stessi requisiti 4.0 (“bene sostitutivo”), è possibile continuare a fruire del credito d’imposta in relazione all’investimento originario (o, se il nuovo investimento è di minore importo, di un credito rideterminato in proporzione al minor valore).
Si ricorda che la disciplina dei beni sostitutivi è applicabile a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa:
- sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione secondo le regole previste dall’articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.