Con il comunicato stampa del 24 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha reso nota la pubblicazione della circolare 5/E e del provvedimento afferente al nuovo regime di Patent Box, a seguito della conclusione della consultazione pubblica.
Il regime agevolativo opzionale, introdotto dall’articolo 6 del DL 21.10.2021 n. 146 conv. dalla Legge n. 215 del 17.12.2021, consente al soggetto titolare del diritto allo sfruttamento economico di alcune specifiche tipologie di beni immateriali impiegati nell’attività d’impresa, una deduzione fiscale maggiorata delle spese sostenute nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo agli stessi beni riferibili.
Le nuove disposizioni si applicano alle opzioni esercitate con riguardo al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del DL 146/2021 ossia, per i soggetti “solari”, dal periodo di imposta 2021.
Beneficiari
Possono beneficiare dell’agevolazione, i soggetti titolari di reddito di impresa a condizione che:
- Siano investitori, ossia coloro che hanno diritto allo sfruttamento economico del bene immateriale agevolabile, sempre che tale bene venga utilizzato direttamente o indirettamente nello svolgimento dell’attività di impresa e a prescindere dalla titolarità giuridica dello stesso;
- Sostengano i costi, rimanendone incisi, assumendone i rischi e avvalendosi degli eventuali risultati;
- Svolgano attività rilevanti di ricerca e sviluppo riferibili ai beni immateriali agevolabili.
Fermo restando il possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi, e al ricorrere di tutte le condizioni normativamente previste, possono accedere al nuovo regime Patent box anche i contribuenti che utilizzano il bene immateriale in forza di un contratto di licenza o sub licenza che conferisca loro il diritto allo sfruttamento economico del bene.
Restano pertanto esclusi coloro che:
- pur essendo titolari del diritto allo sfruttamento economico del bene immateriale agevolabile, non restano incisi dai costi sostenuti nell’effettuazione dei suddetti investimenti o, comunque, non sopportano il rischio degli investimenti né acquisiscono i benefici delle attività rilevanti;
- hanno ottenuto un titolo di privativa industriale me non lo impiegano nei processi aziendali;
- determinano il reddito imponibile su base catastale o in modo forfettario;
- si trovano in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
Il sopraggiungere di una delle cause di esclusione rispetto all’avvenuto esercizio dell’opzione per il nuovo regime, comporta la perdita di efficacia della stessa a decorrere dall’inizio del periodo di imposta in cui la causa di esclusione si verifica.
Beni immateriali agevolabili
Sono agevolabili i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a:
- Software protetto da copyright, ossia programmi per elaboratore, in qualunque forma espressi, purché originali e quale risultato di creazione intellettuale dell’autore.
- Brevetti industriali (inclusi i brevetti per l’invenzione, le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione), brevetti per modello d’utilità, brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori. I predetti titoli di proprietà industriale sono concessi dai competenti uffici nazionali per la proprietà industriale dei diversi Stati, da uffici comunitari o organismi internazionale, variamente denominati. Non rientrano i brevetti in corso di concessione, ovvero quelli per i quali sia stata depositata presso i competenti uffici la domanda di rilascio del brevetto, ma non sia stato ancora emesso il relativo titolo di privativa industriale.
- Disegni e modelli giuridicamente tutelati, ossia i disegni e modelli registrati, i disegni e modelli comunitari non registrati che possiedono i requisiti di registrabilità (la cui tutela dura per un periodo di tra anni dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico), il disegno industriale che presenti di per se carattere creativo e valore artistico.
- Due o più dei suddetti beni immateriali collegati tra loro da un vincolo di complementarità, tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi sia subordinata all’uso congiunto degli stessi.
Sono esclusi dall’agevolazione i marchi d’impresa, i processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (Know how).
Per l’ottenimento di un parere in ordine alla circostanza che un bene rientri tra quelli agevolabili, essendo attività di natura tecnica, il contribuente potrà presentare interpello all’Agenzia delle Entrate, previo rilascio di un parere tecnico da parte del Ministero del Made in Italy.
Attività rilevanti
Le attività rilevanti sono quelle da cui derivano i costi che possono essere oggetto della maggiorazione del 110%; in particolare:
· Le attività classificabili con ricerca industriale e sviluppo sperimentale
· Le attività classificabili come innovazione tecnologica
· Le attività di design e ideazione estetica
· Le attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali.
Rientrano tra le attività rilevanti anche quelle svolte mediante contratti di ricerca stipulate con università, enti di ricerca e organismi equiparati, nonché con società diverse da quelle che, direttamente o indirettamente, controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa.
È stabilito inoltre che:
- nell’ipotesi di ricerca commissionata a terzi, è necessario che le attività debbano essere svolte sotto la direzione tecnica dell’investitore, utilizzando il personale di quest’ultimo; in particolare, il contratto stipulato per lo svolgimento delle attività, deve prevedere che il rischio, tecnico e finanziario, di insuccesso sia posto a carico dell’investitore, con la conseguenza che non risultano agevolabili le spese derivanti da contratti aventi ad oggetto un obbligo di risultato
- le spese debbano essere effettuate in laboratori, o strutture, situati nel territorio dello Stato Italiano, in Stati appartenenti all’UE, in stati aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.
Spese ammissibili
Come stabilito dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 48243 del 15.02.2022, ai fini della determinazione della base di calcolo a cui applicare la maggiorazione prevista dalla normativa, rilevano le seguenti spese:
- Spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nello svolgimento delle attività rilevanti. Per i dipendenti rileva la retribuzione, al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del TFR, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, relativa alle ore o alle giornate impiegate nelle attività svolte.
- Quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali utilizzati nello svolgimento delle attività rilevanti;
- Spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti esclusivamente alle attività rilevanti
- Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività rilevanti
- Spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al rinnovo degli stessi a scadenza, alla loro protezione, anche in forma associata, e quelli relativi alle attività di prevenzione della contraffazione e alla gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi.
Le spese, fermo restando il rispetto dei principi generali di effettività, inerenza e congruità, rilevano nel loro ammontare fiscalmente deducibile e sono imputate a ciascun periodo di imposta in applicazione dell’articolo 109, comma 1 e 2 del TUIR, indipendentemente dai regimi contabili adottati dall’impresa, nonché all’eventuale capitalizzazione delle stesse.
Non sono previsti limiti massimi alla spesa per i quali spetta la superdeduzione.
Agevolazione
Il nuovo regime Patent box consiste in una variazione in diminuzione, operabile ai fini IRPEF o IRES, nonché ai fini IRAP, per la cui determinazione occorre maggiorare del 110% le spese agevolabili e riconducibili alle attività rilevanti.
La maggiorazione può essere applicata:
- a decorrere dal periodo di imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale, e per i quattro anni successivi;
- alle spese non antecedenti all’ottavo periodo di imposta precedente a quello nel quale l’immobilizzazione immateriale ha ottenuto un titolo di privativa industriale. Per i riconoscimenti ottenuti a decorrere dal 2021, è dunque introdotto un meccanismo di recapture, su base ottennale, che consente all’investitore di recuperare il beneficio non utilizzato esclusivamente in relazione alle spese di ricerca e sviluppo che, ex post, hanno concorso all’ottenimento del titolo di privativa industriale.
Il beneficio non è fruibile se il diritto di privativa è stato acquisito nel 2020 o in anni precedenti.
Il tema del meccanismo premiale impone di coordinare la disciplina in oggetto con quella del credito di imposta ricerca e sviluppo contenuta nell’articolo 1, commi da 199 a 206 della L. 160/2019.
In particolare, ove i medesimi costi considerati ammissibili ai fini della maturazione del credito di imposta in questione, siano riferibili anche ad una delle attività rilevanti ai fini del riconoscimento del nuovo Patent box e, sempreché in relazione agli stessi, il contribuente decida di avvalersi del meccanismo premiale, i costi sui quali è stata applicata la maggiorazione prevista dalla nuova agevolazione devono essere riconsiderati ai fini della determinazione del credito di imposta, ossia devono essere assunti al netto dell’imposta sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive riferibili alla variazione in diminuzione derivante dalla maggiorazione del 110% del costo ammesso al nuovo regime Patent box.
Da ciò consegue che il contribuente è tenuto a restituire il credito di imposta eventualmente già fruito, senza applicazione di sanzioni e interessi in quanto, al momento della fruizione del credito, il beneficiario si è conformato alle disposizioni contenute nella disciplina.
Procedura
L’accesso al nuovo regime Patent box è subordinato all’esercizio di una opzione da comunicarsi nella dichiarazione dei redditi (quadri OP e RS) relativa al periodo di imposta al quale la stessa si riferisce.
Tale opzione ha durata per cinque periodi di imposta, è irrevocabile ed è rinnovabile.
Nel caso in cui, in periodi di imposta successivi all’esercizio di una prima opzione, l’impresa intenda richiedere l’agevolazione per un nuovo bene immateriale (inteso anche un bene con vincoli di complementarietà con un bene già agevolato), la stessa dovrà esercitare una nuova opzione che avrà durata per a cinque periodi di imposta a decorrere dal suo esercizio.
L’opzione per il nuovo regime può essere esercitata anche tardivamente, nella dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine ordinario, sia essa configurabile come dichiarazione tardiva oppure come dichiarazione integrativa/sostitutiva di quella trasmessa nei termini. L’opzione può essere, inoltre, esercitata anche avvalendosi della c.d. remissione in bonis.
A decorrere dal periodo di imposta 2021, per i soggetti solari, non è più dunque esercitabile l’opzione di cui all’articolo 1 commi 37-45 della L 190/2014 recante la disciplina originaria del Patent Box e l’opzione di cui all’articolo 4 del DL 34/2019 relativa all’autodeterminazione del reddito agevolabile per il Patent Box.
Penalty Protection
In continuità con la previgente disciplina agevolativa, in caso di recupero a tassazione in tutto, o in parte, della maggiorazione dedotta, è prevista la disapplicazione della sanzione prevista dall’articolo 1, comma 2, del D. lgs 471/1997 (sanzione amministrativa dal 90 al 180% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato) nel caso in cui:
- Venga predisposta idonea documentazione relativa alle attività e alle spese rilevanti sostenute, per ciascun periodo di imposta, per il quale il beneficiario ha optato per la fruizione della maggiorazione, contenente una informativa corrispondente al vero, chiara, completa e conforme alle disposizioni contenute nel provvedimento attuativo;
- Sia apposta sulla documentazione la firma elettronica con marca temporale del legale rappresentante dell’impresa o di un suo delegato, entro tre mesi dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi;
- Sia data comunicazione del possesso della documentazione idonea nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui si beneficia della superdeduzione;
- La documentazione venga consegnata all’Amministrazione finanziaria entro 20 giorni dalla richiesta.
Gli elementi informativi che la documentazione idonea alla disapplicazione delle sanzioni deve contenere sono analiticamente dettagliati all’articolo 7 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Informazioni
Per accedere alla normativa e modulistica relativa al bando: www.agenziaentrate.gov.it
Accresco srl: www.accresco.it – contact@accresco.it – Tel +39 0341 1570511