Il 30 dicembre 2020 il Senato ha approvato la nuova manovra finanziaria (Legge di Bilancio 2021).
La nuova legge conferma e migliora gli incentivi fiscali previsti per chi investe in beni strumentali di tipo Industria 4.0, portando fino al 50% l’aliquota del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi. Il credito d’imposta, inoltre, includerà gli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020.
La nuova legge prevede, infatti, la concessione di un credito d’imposta alle imprese che effettuino investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive localizzate sul territorio dello stato secondo le seguenti regole temporali:
- investimenti effettuati successivamente al 16 novembre 2020;
- beni consegnati nel primo semestre 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 l’impresa abbia già versato al venditore un acconto pari ad almeno il 20% del costo del bene stesso e che l’ordine sia stato accettato dal venditore stesso.
Quale aliquota si applica?
La nuova legge di bilancio prevede diverse aliquote a seconda della data di effettuazione dell’investimento (si veda il paragrafo successivo per la definizione di “data di effettuazione”); di seguito il dettaglio:
Investimenti effettuati dal 16/11/2020 al 31/12/2021 (o al 30/06/2022 con prenotazione del 20% entro il 31/12/2021):
Tipologia di bene | Tetto di spesa complessivo | Aliquota credito d’imposta |
Beni materiali e immateriali ordinari | Beni materiali fino a 2 milioni di euro | 10% beni “normali” 15% beni per il lavoro agile |
Beni immateriali fino a 1 milione di euro | ||
Beni materiali 4.0 | fino a 2,5 milioni di euro | 50% |
da 2,5 a 10 milioni di euro | 30% | |
da 10 a 20 milioni di euro | 10% | |
Beni immateriali 4.0 (incluso i beni forniti in modalità di cloud computing) | fino a 1 milione di euro | 20% |
Investimenti effettuati dal 01/01/2022 al 31/12/2022 (o al 30/06/2023 con prenotazione del 20% entro il 31/12/2022):
Tipologia di bene | Tetto di spesa complessivo | Aliquota credito d’imposta |
Beni materiali e immateriali ordinari | Beni materiali fino a 2 milioni di euro | 6% |
Beni immateriali fino a 1 milioni di euro | ||
Beni materiali 4.0 | fino a 2,5 milioni di euro | 40% |
da 2,5 a 10 milioni di euro | 20% | |
da 10 a 20 milioni di euro | 10% | |
Beni immateriali 4.0 (incluso i beni forniti in modalità di cloud computing) | fino a 1 milione di euro | 20% |
Cos’è il momento di effettuazione dell’investimento?
La determinazione del momento di effettuazione dell’investimento segue, come precisato dalla circolare AdE 4/E/2017, le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, Tuir:
- per i beni acquisiti in proprietà rileva la data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà;
- per i beni in locazione finanziaria (leasing) rileva la consegna oppure, nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore del locatario, la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte del locatario (non rileva il riscatto);
- per i beni realizzati con contratto d’appalto a terzi rileva la data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati avanzamento lavori (Sal), la data in cui l’opera o la sua porzione risulta verificata ed accettata dal committente;
- per i beni costruiti in economia rileva il periodo di sostenimento dei costi imputabili all’investimento, indipendentemente dal fatto che la data di ultimazione sia successiva al periodo agevolabile.
Quali sono gli investimenti ammissibili?
Gli investimenti per i quali viene riconosciuto il beneficio del nuovo credito d’imposta 4.0, sono i seguenti:
- beni materiali, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura annoverati nell’Allegato A alla legge n. 232/2016 e successive integrazioni (es. centri di lavoro, torni, taglio laser, AGV, macchine tessili, magazzini automatizzati etc.);
- beni immateriali interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura annoverati nell’Allegato B alla legge n. 232/2016 e successive integrazioni (software e beni immateriali).
Come determinare se il bene è agevolabile?
La consulenza offerta mira a stabilire se l’investimento effettuato dall’azienda rientra nelle casistiche previste dal piano Transizione 4.0 e se le caratteristiche del bene acquistato siano rispondenti ai requisiti imposti dalla normativa.
L’attività di consulenza verterà inoltre ad indicare all’azienda come eventualmente operare per soddisfare pienamente le caratteristiche richieste dalla normativa di riferimento (in particolar modo quelle caratteristiche solo parzialmente soddisfatte o non soddisfatte).
Una volta determinata la rispondenza delle caratteristiche al piano Transizione 4.0 sarà cura del professionista redigere la perizia tecnica necessaria per accedere all’agevolazione.
La nuova Legge di Bilancio ha infatti reintrodotto, per gli investimenti con valore superiore a 300.000€, l’obbligatorietà della redazione di una perizia asseverata a cura di un ingegnere iscritto all’ordine professionale. Il professionista, si ricorda, deve rispettare il requisito di terzietà rispetto al produttore/fornitore.
E’ inoltre fortemente consigliato, anche per i beni di valore inferiore a 300.000€, avere a disposizione una perizia redatta da un ingegnere utile a comprovare il soddisfacimento delle caratteristiche in caso di verifica delle autorità competenti.
Come si utilizza?
Innanzitutto, ai fini dell’accesso al contributo (che, si ricorda, è riconosciuto in via automatica), le aziende dovranno:
- Conservare la documentazione che dimostri l’effettivo sostenimento delle spese e la corretta determinazione dei costi agevolabili. Si tratta di un adempimento che, in caso di mancato rispetto, prevederà la decadenza dall’agevolazione (come per la precedente Legge di Bilancio);
- Disporre di fatture ed altri documenti inerenti gli acquisti dei beni, che contemplino una dicitura con l’espresso riferimento ai commi da 1054 a 1058. In caso di mancato adempimento decadrà la possibilità di accedere all’agevolazione (come per la precedente Legge di Bilancio). In questo caso l’Agenzia delle Entrate ha già espresso un parere in proposito;
- Disporre di una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito iscritti nei rispettivi albi (oppure attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato) da cui risultino le caratteristiche tecniche dei beni e la loro già avvenuta interconnessione. Come già anticipato è consigliato avere a disposizione la perizia tecnica anche in caso di beni con valore inferiore ai 300.000 €.
Infine, a meri fini statistici, le aziende dovranno inviare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, i cui contenuti saranno definiti con apposito provvedimento ancora da emanare.
Il credito d’imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini Irap, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione: lo stesso è utilizzabile in 3 quote annuali di pari importo.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
Altra importante novità è che il credito di imposta sarà utilizzabile a partire dall’anno dell’avvenuta interconnessione dei beni mentre, in precedenza, lo stesso poteva essere utilizzato solo a partire dall’anno successivo all’interconnessione.