La legge di bilancio 2021 (art. 1 comma 608 L 178/2020) proroga fino al 2022 il regime “straordinario” del credito di imposta riconosciuto nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati su giornali quotidiani periodici, ed inoltre, il Decreto Sostegni Bis ha esteso il medesimo regime anche agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali.
Beneficiari
Possono accedere al credito d’imposta le imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi a prescindere dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal regime contabile.
Interventi ammissibili
Sono agevolabili:
- gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni effettuati su giornali quotidiani e periodici (nazionali o locali) pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale, iscritti presso il competente Tribunale ovvero presso il registro degli operatori di comunicazione e, in ogni caso, dotati della figura del direttore responsabile;
- gli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali iscritte presso il registro degli operatori di comunicazione, anche non partecipate dallo Stato.
Anche per il biennio 2021-2022 non rileva il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario rispetto all’investimento dell’anno precedente.
L’effettuazione delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata:
- Dai soggetti di cui all’art. 35 co. 1 lett. a) e 3 del D.Lgs 241/97 legittimati a rilasciare il visto di conformità
- Ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 2409 – bis c.c.
Tale attestazione riguarda esclusivamente l’effettività del sostenimento delle spese e deve essere prodotta solo in relazione alla dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati, di cui costituisce un presupposto.
Agevolazione
A norma dell’art. 57 bis comma 1 quater del DL 50/2017, per il 2021 e 2022 il credito di imposta spetta nella misura del 50% del complesso degli investimenti pubblicitari effettuati nell’anno su giornali quotidiani e periodici.
Il credito di imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24 con codice tributo 6900 da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che comunica l’ammontare spettante.
L’agevolazione spetta nel rispetto del regime de minimis.
Procedura
I soggetti interessati devono presentare mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate:
- Dal 1° al 31 marzo di ciascun anno, la comunicazione per l’accesso al credito di imposta, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato
- Dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese, la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati, resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito di imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati.
La seconda finestra temporale per l’invio della comunicazione telematica per l’accesso al bonus pubblicità è spostata nel periodo dal 01 al 31 ottobre 2021, anziché dal 01 al 30 settembre 2021.
Alle comunicazioni innanzi indicate non deve essere allegato alcun documento (i.e. fatture, copie di contratti pubblicitari, attestazione delle spese..). Tali documenti devono essere conservati presso la sede societaria.
Informazioni
Per accedere alla normativa relativa al bando: www.agenziaentrate.gov.it, www.informazioneeditoria.gov.it
Accresco srl: www.accresco.it – contact@accresco.it – 0341 1570511