L’articolo 1 comma 198-209 della Legge 160/2019, come modificato dall’art 1, co. 1064 della legge di bilancio 2021 prevedono un credito di imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, altre attività innovative (design e ideazione estetica).
Il credito di imposta opera per il periodo di imposta successivo al 31.12.2019 e fino a quello in corso al 31.12.2022.
Beneficiari
Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili alla misura agevolativa.
Interventi ammissibili
Sono ammesse iniziative riguardanti:
- ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO: attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e di sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico;
- ATTIVITA’ DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA: attività di ricerca e sviluppo per la realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati;
- ATTIVITA’ DI DESING E IDEAZIONE ESTETICA: di design e ideazione estetica svolte da imprese dei settori tessile/moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile/arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei campionari.
Spese ammissibili
Sono ammesse le seguenti spese:
SPESE | RICERCA E SVILUPPO | INNOVAZIONE | DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA |
PERSONALE DIPENDENTE | 150% del loro ammontare se relative a soggetti di età inferiore a 35 anni e laureati. In caso contrario 100% | 150% del loro ammontare se relative a soggetti di età inferiore a 35 anni e laureati. In caso contrario 100% | 150% del loro ammontare se relative a soggetti di età inferiore a 35 anni e laureati. In caso contrario 100% |
AMMORTAMENTO ATTRERZZATURE | 30% delle spese per il personale | 30% delle spese per il personale | 30% delle spese per il personale |
CONTRATTI EXTRA MORUS | 150% del loro ammontare | 150% del loro ammontare | 150% del loro ammontare |
PRIVATIVE INDUSTRIALI | 100% del loro ammontare | NON AGEVOLABILE | NON AGEVOLABILE |
SERVIZI DI CONSULENZA | 20% delle spese per il personale ovvero delle spese per contratti extra muros | 20% delle spese per il personale ovvero delle spese per contratti extra muros | 20% delle spese per il personale ovvero delle spese per contratti extra muros |
Rilevano i costi sostenuti nel periodo agevolato in base al principio di competenza ai sensi dell’art 109 del TUIR.
Agevolazione
La determinazione e la misura del credito variano a seconda della tipologia di investimenti agevolabili.
La legge di bilancio 2021 ha modificato il co. 203 dell’art 1 della L. 160/2019 rideterminando la misura del credito di imposta
ATTIVITA’ | MISURA ANNO 2020 | MISURA ANNI 2021 – 2022 |
Ricerca e sviluppo | 12% massimo 3 milioni | 20% massimo 4 milioni |
Innovazione tecnologica | 6% massimo 1.5 milioni | 10% massimo 2 milioni |
Innovazione 4.0 e green | 10% massimo 1.5 milioni | 15% massimo 2 milioni |
Design e ideazione estetica | 6% massimo 1.5 milioni | 10% massimo 2 milioni |
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite mod. F24 dei soli debiti tributari in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione, subordinato all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.
Il credito di imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale. L’utilizzo del credito è subordinato al rispetto degli obblighi di certificazione.
Il credito è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, non porti al superamento del costo sostenuto.
Procedura
L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato alla revisione legale dei conti.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito di imposta per un importo non superiore a euro 5.000.
Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo di imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione.
Le imprese beneficiarie dovranno inoltre comunicare al Ministero dello Sviluppo economico le informazioni relative alle agevolazioni secondo modalità che saranno stabilite con apposito decreto.
Informazioni
Per accedere alla normativa relativa al bando: www.mise.gov.it
Accresco srl: www.accresco.it – contact@accresco.it – 0341 1570511