Con il decreto del 14 dicembre 2021, pubblicato in GU del 9 febbraio 2022, i ministri della Transizione Ecologica, dello Sviluppo Economico e dell’Economia e Finanze hanno definito i requisiti e le certificazioni idonee ad attestare le tipologie di prodotti e imballaggi di recupero, nonché i criteri e le modalità per la fruizione del credito di imposta.
Ora il MITE, con apposito comunicato, ha stabilito che le istanze possono essere presentate, esclusivamente in forma elettronica, a partire dal 21 febbraio 2022 e fino al 22 aprile 2022.
Beneficiari
Il credito è riconosciuto a tutte le imprese.
Interventi ammissibili
Il contributo, sotto forma di credito di imposta, è riconosciuto a tutte le imprese che acquistano:
- Prodotti finiti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica
- Imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, inclusi:
- Gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell’impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili;
- Imballaggi in legno non impregnanti.
- Imballaggi primari e secondari derivati dalla raccolta differenziata della carta;
- Imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell’alluminio.
Per poter beneficiare dell’agevolazione, i prodotti e gli imballaggi devono possedere i requisiti tecnici di seguito indicati:
- Contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 30% proveniente da rifiuti con codici dell’EER 15 01 02 «imballaggi in plastica» e 19 12 04 «plastica e gomma prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti» per i prodotti di cui alla lettera a) dell’elenco precedente;
- La conformità alle specifiche UNI 10667–14 «materie plastiche prime-secondarie-miscele di materiali polimerici di riciclo e di altri materiali a base cellulosica di riciclo da utilizzarsi come aggregati nelle malte cementizie, nei bitumi e negli asfalti» o UNI 10667-16 «materie pastiche primarie-secondarie-miscele di materie plastiche eterogenee a base di poliolefine provenienti da residui industriali e/o da materiali da post-consumo destinate a processi di riduzione in impianti siderurgici», per i prodotti di cui alla lettera b) dell’elenco precedente;
- La biodegradabilità e la compostabilità, per gli imballaggi di cui alla lettera b) dell’elenco precedente;
- Il contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 70% per imballaggi di cui alla lettera c) dell’elenco precedente;
- Il contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 50% degli imballaggi di cui alla lettera d) dell’elenco precedente.
Il possesso dei requisiti tecnici deve essere dimostrato attraverso apposite certificazioni.
Agevolazione
Il contributo sotto forma di credito di imposta è riconosciuto nella misura del 36% delle spese sostenute in ciascuno degli anni 2019 e 2020 per l’acquisto di prodotti e imballaggi come sopra elencati, fino ad un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria.
L’effettività del sostenimento delle spese risulta da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del CAF.
Il credito non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile dell’IRAP. Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio è stato riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale sono state sostenute le spese ammissibili.
Il credito è alternativo e non cumulabile in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o europea.
Procedura
Le istanze potranno essere presentate esclusivamente in forma elettronica, tramite la piattaforma informatica Invitalia PA Digitale (https://padigitale.invitalia.it) fino al 22 aprile 2022. Per la presentazione delle istanze occorre essere in possesso di un’identità SPID.
Entro 90 giorni dalla data di presentazione delle singole domande, il Ministero comunica all’impresa il riconoscimento ovvero il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo del credito effettivamente spettante e la data a decorrere dalla quale lo stesso è utilizzabile.
Informazioni
Per accedere alla normativa relativa al bando: www.mite.gov.it
Accresco srl: www.accresco.it – contact@accresco.it – 0341 1570511