La legge di conversione del DL Rilancio ha introdotto un credito di imposta pari al 30% del valore delle rimanenze finali del periodo d’imposta in corso al 10 marzo 2020 che eccede la media del corrispondente valore rilevato nei tre periodi di imposta precedenti.
Per effetto del DL Sostegni bis, il credito viene prorogato anche all’anno di imposta 2021.
Con il decreto interministeriale è stato individuato l’elenco dei codici ATECO delle imprese beneficiarie.
Beneficiari
Sono interessati i soggetti esercenti attività di impresa che operano nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria. Rientrano nei settori del credito di imposta le attività economiche corrispondenti ai codici ATECO riportati in allegato.
Per l’accesso al credito rileva il codice di attività economica comunicato all’Agenzia delle entrate con modello AA7/AA9.
Misura del credito
Il beneficio si sostanzia in un credito di imposta pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza dell’agevolazione. Il credito di imposta è riconosciuto limitatamente al periodo di imposta in corso al 10 marzo 2020 (2020 per i soggetti solari) e a quello in corso al 31 dicembre 2021 (2021 per i soggetti solari).
Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo di imposta di spettanza del beneficio, devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi di imposta considerati ai fini della media.
Controllo dei requisiti
L’articolo 48 bis, comma 2 del decreto rilancio, come convertito in legge, dispone con riferimento all’attività di controllo che:
- I soggetti che certificano il bilancio devono effettuare i controlli sulla base dei dati dei bilanci;
- Le imprese non soggette alla revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione.
Utilizzo del credito
Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in modello F24 nel periodo di imposta successivo a quello di maturazione.
Il credito concorre alla formazione del reddito della società che ne fruisce, non essendo espressamente previsto un diverso trattamento tributario.
Procedura
I soggetti che intendono avvalersi del credito di imposta devono presentare una apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Come esplicitato dal decreto ministeriale del 20.08.2021 il credito di imposta diventerà operativo con un prossimo provvedimento dell’Agenzia delle entrate che definirà i termini e le modalità per usufruire dell’agevolazione.
Informazioni
Per accedere alla normativa relativa al bando: www.mise.gov.it
Accresco srl: www.accresco.it – contact@accresco.it – 0341 1570511